IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  147,  recante
misure per la crescita e la internazionalizzazione delle  imprese,  e
in  particolare   l'art.   2,   rubricato   «Interpello   sui   nuovi
investimenti»; 
  Visto l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147, il quale dispone che: «Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'
applicative dell'interpello previsto dal presente articolo»; 
  Visto il decreto legislativo 24 settembre  2015,  n.  156,  recante
«Misure per la revisione della  disciplina  degli  interpelli  e  del
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6,  comma  6,  e
10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633; 
  Vista la legge 27 luglio 2000,  n.  212,  recante  disposizioni  in
materia di Statuto dei diritti del contribuente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) per «decreto» si intende il decreto legislativo  14  settembre
2015,  n.  147,  «Disposizioni  recanti  misure  per  la  crescita  e
l'internazionalizzazione delle imprese», il  cui  art.  2  disciplina
l'interpello sui nuovi investimenti; 
    b) per «imprese» ai sensi dell'art. 2 del decreto si  considerano
i  seguenti  soggetti  che  intendono  effettuare  investimenti   nel
territorio dello Stato: 
      1) le persone fisiche che  esercitano  imprese  commerciali  ai
sensi dell'art. 55 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
      2) i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
      3) i soggetti di cui all'art. 73,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
relativamente all'attivita' commerciale eventualmente esercitata; 
      4) i soggetti di cui all'art.  5,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  ad  eccezione
delle societa' semplici; 
      5) i soggetti di cui all'art. 73,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con
o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; 
      6) i gruppi di societa' o raggruppamenti di imprese; 
      7) le persone fisiche diverse da quelle individuate  al  numero
1), a  condizione  che  l'investimento  comporti  lo  svolgimento  di
un'attivita'  commerciale  o  si  traduca  nella  partecipazione   al
patrimonio di soggetti svolgenti attivita' commerciale; 
      8) i soggetti individuati dall'art. 73, comma  1,  lettera  c),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nei casi diversi da quelli indicati al numero 3),  a  condizione  che
l'investimento comporti lo svolgimento di un'attivita' commerciale  o
si traduca nella partecipazione al patrimonio di  soggetti  svolgenti
attivita' commerciale; 
    c)  per  «piano  di  investimento»  si  intende  un  progetto  di
investimento nel territorio dello Stato, come descritto  all'art.  2,
comma 1, del decreto, ossia qualsiasi progetto  di  realizzazione  di
un'iniziativa  economica  avente  carattere  duraturo,   nonche'   di
ristrutturazione, ottimizzazione od efficientamento di  un  complesso
aziendale gia' esistente, e di iniziative dirette alla partecipazione
al  patrimonio  dell'impresa.  L'investimento  deve  avere   ricadute
occupazionali significative in relazione all'attivita' in cui avviene
e  durature  e  la  relativa  realizzazione  puo'   avere   carattere
pluriennale.