Art. 2 Tipologia e criteri di quantificazione dell'investimento 1. L'investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), puo' coinvolgere: a) la realizzazione di nuove attivita' economiche o l'ampliamento di attivita' economiche preesistenti; b) la diversificazione della produzione di un'unita' produttiva esistente; c) la ristrutturazione di un'attivita' economica esistente al fine di consentire all'impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi; d) le operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un'impresa. 2. Ai fini della determinazione del valore dell'investimento occorre tenere in considerazione tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie all'impresa per l'attuazione del piano di investimento. Nel caso di investimenti realizzati da gruppi di societa' o raggruppamenti di imprese occorre tenere in considerazione il valore complessivo dell'investimento unitario, dato dalla somma del valore dei singoli investimenti di tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa. 3. Ai fini della verifica della soglia minima dell'investimento, l'istante deve illustrare il metodo prescelto per la relativa quantificazione monetaria.