Art. 2 
 
      Tipologia e criteri di quantificazione dell'investimento 
 
  1. L'investimento di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  c),  puo'
coinvolgere: 
    a) la realizzazione di nuove attivita' economiche o l'ampliamento
di attivita' economiche preesistenti; 
    b) la diversificazione della produzione di  un'unita'  produttiva
esistente; 
    c) la ristrutturazione di  un'attivita'  economica  esistente  al
fine di consentire all'impresa il superamento o la prevenzione di una
situazione di crisi; 
    d)  le  operazioni  aventi  ad  oggetto  le   partecipazioni   in
un'impresa. 
  2.  Ai  fini  della  determinazione  del  valore  dell'investimento
occorre tenere in considerazione tutte le risorse finanziarie,  anche
di terzi,  necessarie  all'impresa  per  l'attuazione  del  piano  di
investimento. Nel  caso  di  investimenti  realizzati  da  gruppi  di
societa' o raggruppamenti di imprese occorre tenere in considerazione
il valore complessivo dell'investimento unitario,  dato  dalla  somma
del valore dei singoli investimenti di tutti i soggetti  partecipanti
all'iniziativa. 
  3. Ai fini della verifica della  soglia  minima  dell'investimento,
l'istante  deve  illustrare  il  metodo  prescelto  per  la  relativa
quantificazione monetaria.