Art. 3 Modalita' di presentazione e contenuto dell'istanza di interpello sui nuovi investimenti 1. Le imprese indirizzano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, individuato con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, apposita istanza in carta libera da inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da consegnare direttamente all'ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione. Copia dell'istanza e della relativa documentazione sono prodotti su supporto elettronico. L'istanza puo' altresi' essere presentata per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o secondo le altre modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 gennaio 2016. Nel caso di investimenti realizzati da gruppi di societa' o raggruppamenti d'imprese, i soggetti partecipanti all'investimento conferiscono un mandato speciale per la presentazione dell'istanza ad una delle imprese del gruppo o del raggruppamento. 2. L'istanza deve contenere: a) la denominazione dell'impresa, gli elementi identificativi del suo legale rappresentante, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale o la partita IVA ovvero altro codice di identificazione dell'impresa, nonche' l'indicazione dei recapiti, anche telematici, del domiciliatario per la procedura di interpello presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti alla procedura. Nel caso in cui piu' soggetti intendano partecipare all'investimento, l'istanza deve contenere la denominazione e gli elementi identificativi di tutte le imprese partecipanti all'investimento; b) la descrizione dettagliata del piano di investimento, sul quale si chiede la valutazione dell'Agenzia delle entrate con riferimento al trattamento fiscale dello stesso e alle operazione societarie pianificate per la relativa attuazione. La descrizione deve necessariamente specificare: l'ammontare dell'investimento, non inferiore a trenta milioni di euro, e la metodologia seguita per la quantificazione; i tempi e le modalita' di realizzazione dello stesso; le ricadute occupazionali significative, in termini di aumento o mantenimento del livello occupazionale, da valutare in relazione alla attivita' in cui avviene l'investimento e durature, e i riflessi, anche in termini quantitativi, dell'investimento oggetto dell'istanza sul sistema fiscale italiano; c) le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l'interpretazione o in relazione alle quali si chiede di valutare l'eventuale abusivita' delle operazioni connesse al piano di investimento, nonche' le specifiche disposizioni antielusive delle quali si chiede la disapplicazione e gli specifici regimi o istituti ai quali si chiede di avere accesso; d) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del trattamento fiscale che il contribuente ritiene corretto in relazione al piano di investimento, con esplicitazione delle soluzioni e dei comportamenti che l'istante intende adottare in relazione alla sua attuazione; e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non e' contenuta in calce o al margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso. 3. All'istanza di interpello e' allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. 4. Qualora l'istanza di interpello venga presentata ad un ufficio diverso da quello competente ai sensi dell'art. 3, comma 1, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente, dandone nel contempo notizia al contribuente istante. In tale caso, il termine previsto dall'art. 5, comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente. 5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.