Art. 3 
 
Modalita' di presentazione e contenuto dell'istanza di interpello sui
                         nuovi investimenti 
 
  1. Le imprese indirizzano all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate
competente, individuato con successivo  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate,  apposita  istanza  in  carta  libera  da
inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento  ovvero  da
consegnare direttamente all'ufficio,  che  rilascia  attestazione  di
avvenuta   ricezione.   Copia   dell'istanza   e    della    relativa
documentazione sono prodotti su supporto elettronico. L'istanza  puo'
altresi' essere presentata per via  telematica  attraverso  l'impiego
della posta elettronica certificata di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica  11  febbraio  2005,  n.  68,  o  secondo  le  altre
modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate del 4 gennaio 2016. Nel caso di  investimenti  realizzati  da
gruppi  di  societa'   o   raggruppamenti   d'imprese,   i   soggetti
partecipanti all'investimento conferiscono un mandato speciale per la
presentazione dell'istanza ad una delle  imprese  del  gruppo  o  del
raggruppamento. 
  2. L'istanza deve contenere: 
    a) la denominazione dell'impresa, gli elementi identificativi del
suo legale rappresentante, la sede legale o il domicilio fiscale,  se
diverso dalla sede legale, il codice fiscale o la partita IVA  ovvero
altro codice di identificazione dell'impresa,  nonche'  l'indicazione
dei recapiti, anche telematici, del domiciliatario per  la  procedura
di  interpello  presso  il  quale  si  richiede   di   inoltrare   le
comunicazioni attinenti alla procedura. Nel caso in cui piu' soggetti
intendano partecipare all'investimento, l'istanza deve  contenere  la
denominazione e gli  elementi  identificativi  di  tutte  le  imprese
partecipanti all'investimento; 
    b) la descrizione dettagliata  del  piano  di  investimento,  sul
quale  si  chiede  la  valutazione  dell'Agenzia  delle  entrate  con
riferimento al trattamento fiscale dello  stesso  e  alle  operazione
societarie pianificate per la  relativa  attuazione.  La  descrizione
deve necessariamente specificare: l'ammontare dell'investimento,  non
inferiore a trenta milioni di euro, e la metodologia seguita  per  la
quantificazione; i  tempi  e  le  modalita'  di  realizzazione  dello
stesso;  le  ricadute  occupazionali  significative,  in  termini  di
aumento o mantenimento del  livello  occupazionale,  da  valutare  in
relazione alla attivita' in cui avviene l'investimento e durature,  e
i riflessi, anche in termini quantitativi, dell'investimento  oggetto
dell'istanza sul sistema fiscale italiano; 
    c) le specifiche  disposizioni  tributarie  di  cui  si  richiede
l'interpretazione o in relazione alle quali  si  chiede  di  valutare
l'eventuale  abusivita'  delle  operazioni  connesse  al   piano   di
investimento, nonche' le specifiche  disposizioni  antielusive  delle
quali si chiede la disapplicazione e gli specifici regimi o  istituti
ai quali si chiede di avere accesso; 
    d) l'esposizione, in  modo  chiaro  e  univoco,  del  trattamento
fiscale che il contribuente ritiene corretto in relazione al piano di
investimento, con esplicitazione delle soluzioni e dei  comportamenti
che l'istante intende adottare in relazione alla sua attuazione; 
    e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante
ovvero del  procuratore  generale  o  speciale  incaricato  ai  sensi
dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non  e'  contenuta
in calce o al margine  dell'atto,  essa  deve  essere  allegata  allo
stesso. 
  3. All'istanza di interpello e' allegata copia della documentazione
non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre  pubbliche
amministrazioni  indicate  dall'istante,  rilevante  ai  fini   della
risposta. 
  4. Qualora l'istanza di interpello venga presentata ad  un  ufficio
diverso da quello competente ai sensi dell'art. 3,  comma  1,  questo
provvede  a  trasmetterla  tempestivamente  all'ufficio   competente,
dandone nel contempo notizia al contribuente istante. In  tale  caso,
il termine previsto dall'art. 5, comma 1, inizia  a  decorrere  dalla
data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente. 
  5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle
scadenze previste dalle norme tributarie, ne'  sulla  decorrenza  dei
termini di decadenza e non comporta interruzione  o  sospensione  dei
termini di prescrizione.