Art. 4 
 
                    Inammissibilita' dell'istanza 
 
  1. L'istanza di cui all'art. 3 e' inammissibile: 
    a) se e' totalmente priva dei requisiti di cui alle lettere a)  e
b) del comma 2 dell'art. 3, se non regolarizzati, ai sensi  dell'art.
5, comma 2, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza; 
    b) se non e' inoltrata preventivamente alla scadenza dei  termini
previsti dalla legge per la presentazione della  dichiarazione  nella
quale devono trovare applicazione le disposizioni tributarie  oggetto
dell'istanza di interpello o per  l'assolvimento  di  altri  obblighi
tributari, correlati alle suddette disposizioni, aventi ad oggetto  o
comunque  connessi  alla  fattispecie  cui  si  riferisce   l'istanza
medesima; 
    c) nella parte in cui ha ad oggetto la medesima  questione  sulla
quale l'istante  ha  gia'  ottenuto  un  parere,  salvo  che  vengano
indicati  elementi  di  fatto  o   di   diritto   non   rappresentati
precedentemente; 
    d) nella parte in cui verte su questioni oggetto delle  procedure
di cui all'art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art.  1  del  decreto,  fatta
eccezione per i quesiti che richiedono la preventiva  valutazione  in
ordine all'esistenza o  meno  di  un'azienda  che  configuri  stabile
organizzazione; 
    e) se verte su questioni per le quali siano  state  gia'  avviate
attivita' di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui
il contribuente sia formalmente a conoscenza.