Art. 4 Inammissibilita' dell'istanza 1. L'istanza di cui all'art. 3 e' inammissibile: a) se e' totalmente priva dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 3, se non regolarizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza; b) se non e' inoltrata preventivamente alla scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione nella quale devono trovare applicazione le disposizioni tributarie oggetto dell'istanza di interpello o per l'assolvimento di altri obblighi tributari, correlati alle suddette disposizioni, aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima; c) nella parte in cui ha ad oggetto la medesima questione sulla quale l'istante ha gia' ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; d) nella parte in cui verte su questioni oggetto delle procedure di cui all'art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 1 del decreto, fatta eccezione per i quesiti che richiedono la preventiva valutazione in ordine all'esistenza o meno di un'azienda che configuri stabile organizzazione; e) se verte su questioni per le quali siano state gia' avviate attivita' di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza.