Art. 8 
 
                    Coordinamento con l'istituto 
                   dell'adempimento collaborativo 
 
  1. Il contribuente che si conforma al contenuto della risposta resa
dall'Agenzia delle entrate puo', a prescindere dall'ammontare del suo
volume  d'affari   o   dei   suoi   ricavi,   accedere   all'istituto
dell'adempimento collaborativo di cui agli articoli  da  3  a  7  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sempre che  ricorrano  gli
altri requisiti necessari per l'accesso al regime  previsto  da  tale
istituto. 
  2. La facolta' di accesso al regime  di  adempimento  collaborativo
alle  condizioni  del  comma  1  e'  riconosciuta  alle  imprese  che
effettuano l'investimento. 
  3. Nel caso di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  d),  la  facolta'
prevista  dal  comma  1  del  presente   articolo   e'   riconosciuta
all'impresa il cui patrimonio e' oggetto dell'investimento.