Art. 8 Coordinamento con l'istituto dell'adempimento collaborativo 1. Il contribuente che si conforma al contenuto della risposta resa dall'Agenzia delle entrate puo', a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sempre che ricorrano gli altri requisiti necessari per l'accesso al regime previsto da tale istituto. 2. La facolta' di accesso al regime di adempimento collaborativo alle condizioni del comma 1 e' riconosciuta alle imprese che effettuano l'investimento. 3. Nel caso di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), la facolta' prevista dal comma 1 del presente articolo e' riconosciuta all'impresa il cui patrimonio e' oggetto dell'investimento.