Art. 10
Presentazione delle domande di finanziamento
1. Possono accedere alla concessione dei finanziamenti gli
apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e
registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, nonche' le forme associate, gli enti pubblici, privati e di
ricerca, secondo i criteri e le modalita' individuate dalle
amministrazioni, ai sensi dell'art. 6.
2. I soggetti interessati devono presentare domanda di
finanziamento entro il termine fissato con provvedimento
amministrativo regionale e comunque non oltre il 15 marzo di ogni
anno, utilizzando i modelli predisposti dagli organismi pagatori.
3. La domanda di finanziamento e' indirizzata all'amministrazione
che ha emanato il bando di partecipazione o all'organismo pagatore
competente, sulla base delle indicazioni fornite nei bandi stessi.