Art. 11
Controlli e sanzioni
1. L'attivita' di controllo e' svolta, in ottemperanza a quanto
previsto all'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368,
secondo le modalita' contenute nel manuale di cui all'art. 7 ed e'
esercitata dall'organismo pagatore, che puo' coordinarsi con le
regioni e le province autonome interessate anche tramite convenzioni;
per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo
per singolo beneficiario secondo le specifiche descritte all'art. 12.
2. I criteri aggiuntivi cui attenersi per l'estrazione del campione
della popolazione dei richiedenti da sottoporre a controllo, di cui
all'art. 8, comma 3, lettera b) iv), del regolamento di esecuzione
(UE) n. 2015/1368, sono i seguenti:
a. Soggetti che, per la prima volta, richiedono l'aiuto.
b. Tipologia di richiedente (soggetto privato-forma
associata-ente pubblico o non profit).
c. Tipologia di azione (finanziamento di beni materiali/beni
immateriali/materiale genetico).
3. Di ogni sopralluogo e' redatto un verbale di controllo, secondo
le specifiche del manuale di cui all'art. 7. I controlli per gli
interventi di cui all'art. 5, comma 5 possono essere effettuati sia
negli apiari di origine del materiale ammesso al contributo sia negli
apiari di destinazione.
4. Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in ciascun esercizio
del triennio del Programma, nell'arco della programmazione triennale,
ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta.
5. Qualora siano accertati casi di frode o di negligenza grave,
fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, si applicano le
disposizioni dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione
(UE) n. 2015/1368.