Art. 13
Comunicazioni
1. Le amministrazioni partecipanti al Programma forniscono al
Ministero entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale,
sullo stato di attuazione del sottoprogramma dell'anno precedente e,
ove necessario, le osservazioni ritenute opportune da tenere in
considerazione per i programmi successivi, nonche' i dati consuntivi
delle spese sostenute ripartite per misura, le azioni realizzate e i
risultati ottenuti in base agli indicatori individuati per ciascuna
misura del Programma. A questo scopo, nell'allegato IV e' definita
una scheda riportante le informazioni minime da fornire.
2. In allegato V sono riportate, in ordine logico e cronologico, le
scadenze temporali cui si devono attenere gli interessati. Qualora
dette scadenze coincidano con giorni festivi, i termini utili da
prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno
lavorativo.