Art. 14
Disposizioni transitorie
1. Per il Programma 2017-2019 e fino a quando l'Anagrafe apistica
nazionale non sara' entrata a regime, la ripartizione dei fondi tra
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e' effettuata
dal Ministero sulla base del numero di alveari censito nell'ultimo
anno del triennio precedente.
2. Le amministrazioni, competenti ad emanare i bandi, curano che
una stessa spesa ammissibile a contributo non sia finanziata e
rendicontata contemporaneamente nella programmazione 2014-2016 e in
quella 2017-2019, con particolare riferimento al periodo di
sovrapposizione delle programmazioni corrispondente al mese di agosto
2016.