Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente
la disciplina dell'apicoltura, all'art. 55 del regolamento (UE) del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, all'art. 1 del
regolamento delegato (UE) n. 2015/1366 e agli articoli 2 e 6 del
regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368.
2. Inoltre, ai fini del presente decreto si intende per:
a. «sciame naturale»: l'insieme di api che migrano con una regina
da un alveare troppo popoloso per costituire una nuova colonia;
b. «nucleo» o «sciame artificiale»: nuova colonia di api
costituita dall'apicoltore e che, a pieno sviluppo, e' composto
solitamente da cinque favi, di cui: tre favi con covata di diversa
eta', due favi con riserve alimentari (miele e polline), una regina
dell'anno di formazione del nucleo o sciame artificiale e da una
quantita' di api tale da coprire completamente tutti i cinque favi su
entrambe le facce;
c. «colonia» o «famiglia» di api: una unita' composta da una
regina feconda, da alcune migliaia di api operaie (70.000-80.000) e
da alcune centinaia di fuchi, gia' sviluppata su 10/12 telaini,
pronta per l'immediata entrata in produzione;
d. «pacco d'api»: gruppi di api da 1kg-1,5kg con o senza ape
regina, contenuti in una scatola adattata al trasporto;
e. «forme associate»: le Organizzazioni di produttori del settore
apistico, le associazioni di apicoltori e loro unioni, le
federazioni, le societa', le cooperative e i consorzi di tutela del
settore apistico;
f. «amministrazioni»: le regioni, le province autonome di Trento
e Bolzano e gli enti ministeriali che partecipano all'elaborazione
del programma.