Art. 4
Presentazione dei sottoprogrammi
1. Le amministrazioni interessate trasmettono il proprio
sottoprogramma all'Ufficio PIUE VI del Ministero improrogabilmente
entro il 15 febbraio antecedente l'inizio del triennio ovvero, per
cause debitamente giustificate, entro il 1° febbraio di uno degli
anni successivi all'inizio del triennio.
2. Il Ministero sottopone il Programma elaborato all'esame delle
amministrazioni interessate prima della trasmissione ufficiale alla
Commissione UE, che dovra' essere effettuata entro il termine
prescritto all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n.
2015/1368.
3. Al fine di garantire il coordinamento delle attivita' previste
e' istituito, con decreto ministeriale, un Comitato di indirizzo e
monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero, delle regioni,
delle organizzazioni professionali e del settore. Il Comitato puo'
avvalersi di esperti scientifici esterni.