Art. 5
Interventi ammessi
1. Le misure ammissibili sono quelle individuate dall'art. 55 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 eventualmente integrate da successivi
atti delegati secondo la procedura di cui all'art. 56, comma 2 del
medesimo regolamento. Esse sono riportate nell'allegato I al presente
decreto unitamente alla codifica delle azioni e sotto-azioni, alle
relative percentuali di contribuzione pubblica ed ai soggetti
beneficiari. Le amministrazioni adottano tutte le misure necessarie
ad evitare sulle stesse voci di spesa duplicazioni di finanziamenti
previsti da normative unionali, nazionali e regionali.
2. Sono ammessi anche gli acquisti, da parte delle forme associate,
dei beni di cui ai seguenti commi 3 e 4 al fine della successiva
distribuzione del materiale ai propri associati; a tal proposito
l'importo richiesto all'apicoltore non puo' essere superiore alla
differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il
contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato I.
3. I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate
ai sensi del presente decreto e il cui uso e utilita' economica non
si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in
azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione,
idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di
proprieta', salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.
Tale periodo minimo e' fissato in un anno per il materiale genetico,
cinque anni per arnie e attrezzature similari, dieci anni per
impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per
la sistemazione del suolo.
4. Gli sciami (nuclei, famiglie, pacchi di api) e le api regine
sono ammessi al contributo a condizione che, al momento
dell'acquisto, siano corredati da certificazione di idoneita'
sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie
locali competenti per zona e da certificazione rilasciata dal CREA -
Unita' di ricerca di apicoltura e bachicoltura (API) di Bologna e/o
da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREA-API,
attestante l'appartenenza delle api alle sottospecie autoctone Apis
mellifera ligustica, per quanto riguarda la commercializzazione su
tutto il territorio nazionale, Apis mellifera siciliana,
limitatamente alla regione Sicilia; per la sottospecie alloctona Apis
mellifera carnica, il contributo e' concesso limitatamente al
territorio della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Veneto
e delle province autonome di Trento e Bolzano. Per quest'ultima
sottospecie la certificazione puo' essere rilasciata anche
dall'autorita' competente del Paese di provenienza dell'Unione
europea. Gli apiari di destinazione del materiale acquistato dovranno
rimanere all'interno dei suindicati territori.
5. I beni di cui ai commi 3 e 4 devono essere rendicontati
nell'anno di riferimento del Programma. I beni di cui al comma 3
devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non
asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa), la provincia di
appartenenza (cosi' come riportato nell'allegato 1 della circolare n.
24/2013 di AGEA) e, nel caso delle arnie, un codice per identificare
in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza
ai sensi del decreto ministeriale 11 agosto 2014), da predisporre
secondo le indicazioni fornite dalle Amministrazioni. Il divieto di
cessione degli stessi beni prima dei termini indicati non si applica
in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, in
analogia all'art. 2.2 regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, di seguito elencate:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacita' professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamita' naturale grave che colpisca seriamente
l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei beni;
e) un'epizoozia che colpisca la totalita' o una parte del
patrimonio zootecnico del beneficiario;
f) l'esproprio della totalita' o di una parte consistente
dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data
di presentazione della domanda.
6. Tutto il materiale informativo o promozionale prodotto
conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente il
logo Unionale con sottostante dicitura «Unione europea» e, nello
stesso frontespizio, il logo della Repubblica italiana insieme alla
seguente dicitura: «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali».
7. I risultati di tutte le attivita' volte al miglioramento della
produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura
possono essere divulgati utilizzando quanto previsto dalla misura
relativa all'assistenza tecnica.
8. Ai fini dell'espletamento della misura b), di cui all'art. 55,
paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013, «lotta contro gli
aggressori e le malattie dell'alveare», nei casi di azioni di
assistenza sanitaria sono fatte salve le prerogative attribuite ai
medici veterinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
9. Le spese considerate in ogni caso non ammissibili sono riportate
in allegato III.