Art. 6
Ulteriori compiti di pertinenza delle amministrazioni
1. Le amministrazioni che presentano i sottoprogrammi di cui
all'art. 3, comma 3, emanano i bandi per la presentazione delle
domande di partecipazione all'assegnazione degli aiuti per la
realizzazione delle azioni di cui all'allegato I.
2. Le amministrazioni possono stabilire, eventualmente in funzione
della specificita' dell'apicoltura del proprio territorio, criteri
per l'ammissibilita' dei soggetti richiedenti il beneficio e
modalita' per l'applicazione dei sottoprogrammi.
3. Fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazioni
dei produttori, ai fini della individuazione delle forme associate
definite all'art. 2 che partecipano all'attuazione delle azioni
previste dai sottoprogrammi, le amministrazioni possono scegliere e
fare riferimento ad uno o piu' criteri di rappresentativita' quali,
ad esempio: numero degli alveari denunciati rispetto al patrimonio
apistico regionale, numero minimo di soci apicoltori, imprenditori
apistici, apicoltori professionisti, quantita' di miele prodotto dai
soci rispetto alla produzione.