Art. 7
Compiti di pertinenza degli organismi pagatori
competenti e di AGEA Coordinamento
1. L'organismo pagatore competente provvede:
- alla predisposizione, di concerto con le amministrazioni, della
modulistica, nonche' di un manuale delle procedure istruttorie e dei
controlli, sulla base dei contenuti dei successivi articoli 10, 11 e
12 e ne cura l'invio alle amministrazioni partecipanti;
- alla ricezione informatica dei dati inseriti dal richiedente
nella domanda di finanziamento;
- alla comunicazione in tempo utile, alle amministrazioni
partecipanti al Programma, delle eventuali anomalie riscontrate nel
«fascicolo aziendale» del richiedente il finanziamento;
- alla comunicazione all'organismo di coordinamento delle
eventuali economie e ulteriori fabbisogni di cui al successivo art.
9, comma 4;
- al controllo della conformita' delle domande alle norme
nazionali e dell'UE;
- alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai
fini dell'erogazione contestuale del finanziamento dell'UE e
nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno;
- alla rendicontazione da presentare all'Unione europea in
relazione alle somme erogate;
- alla predisposizione e all'invio alle amministrazioni
partecipanti dell'elenco dei pagamenti effettuati, entro il 30
novembre di ogni anno;
- all'invio all'AGEA coordinamento, per il successivo inoltro al
Ministero, di una sintesi delle somme complessivamente erogate,
nonche' di quelle andate in economia, entro il 30 novembre di ogni
anno.
2. AGEA coordinamento definisce le procedure comuni di
armonizzazione delle attivita' di cui al comma precedente e ne
informa le amministrazioni e gli organismi pagatori competenti.