Art. 8
Ripartizione dei finanziamenti
1. Sono riconosciute le spese effettuate a partire dal giorno
successivo alla data della comunicazione allo Stato membro della
decisione di esecuzione della Commissione UE di approvazione del
Programma e di assegnazione delle risorse, purche' tali spese non
siano antecedenti alla data del 1° agosto di ogni anno.
2. Il Ministero, ottenuta l'assegnazione dei fondi da parte
dell'UE, provvede ogni anno a richiedere al Ministero dell'economia
lo stanziamento di un pari importo di cofinanziamento e ripartisce il
totale dei fondi disponibili tra le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano in base al numero degli alveari rilevati ogni anno
dall'Anagrafe apistica nazionale, fatto salvo quanto previsto nelle
norme transitorie stabilite all'art. 14. Il Ministero provvede
altresi' al recupero e redistribuzione delle eventuali somme non
richieste dalle amministrazioni in sede di preventivo di spesa
concordando con queste il finanziamento riservato ad azioni di
carattere generale oggetto di sottoprogrammi di interesse nazionale.
3. Le amministrazioni partecipanti al Programma, successivamente
alla ripartizione dei fondi disponibili, possono rimodulare i propri
sottoprogrammi in aderenza alle risorse finanziarie assegnate e
trasmettere nuovamente al Ministero e ad AGEA - Coordinamento, le
modifiche apportate ai piani finanziari. AGEA - Coordinamento inoltra
agli organismi pagatori interessati ogni suddetta modifica.