Art. 9 
 
 
                     Utilizzo dei finanziamenti 
 
  1. Le amministrazioni possono modificare gli  importi  assegnati  a
ciascuna misura cosi' come disposto all'art.  6  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2015/1368, fermo restando il massimale totale loro
assegnato. 
  2.  I  sottoprogrammi  possono  essere  modificati  durante  l'anno
apistico conformemente a quanto disposto all'art. 6  del  regolamento
di esecuzione (UE) n. 2015/1368. Le modifiche di cui ai punti 1  e  2
sono  comunicate  tempestivamente  al   Ministero   e   ad   Agea   -
Coordinamento. 
  3.   Nel   predisporre   i   sottoprogrammi,   le   amministrazioni
partecipanti sono tenute a formulare  previsioni  di  spesa  aderenti
alla prevedibile effettiva ed  efficace  utilizzazione,  al  fine  di
evitare sprechi di  risorse  finanziarie.  Il  Ministero  si  riserva
l'adozione di misure tese ad una piu' razionale  distribuzione  della
quota finanziaria assegnata all'Italia. 
  4. Le amministrazioni partecipanti al Programma comunicano entro il
15  aprile  di  ogni  anno  all'organismo  pagatore  competente  ogni
eventuale economia di spesa o ulteriore fabbisogno finanziario.  AGEA
Coordinamento,  sulla  base  delle   comunicazioni   ricevute   dagli
organismi pagatori,  trasmette  al  Ministero,  entro  il  30  aprile
dell'anno  di   riferimento,   un   prospetto   sintetico   di   tali
comunicazioni al fine di consentire  una  riallocazione  efficace  ed
efficiente  delle  risorse.  Qualora,  in  sede  di   rendicontazione
finanziaria,  uno  o  piu'   amministrazioni   partecipanti   abbiano
riportato  spese  superiori  al  massimale  loro  assegnato,  AGEA  -
Coordinamento,  sentito   il   Ministero,   impartisce   disposizioni
affinche'  tali  importi  siano   coperti   da   eventuali   risparmi
verificatisi  presso  altre  amministrazioni  nei  limiti  del  tetto
massimo nazionale. 
  5. Le azioni previste per ciascun anno del triennio sono portate  a
termine improrogabilmente entro il 31 luglio dell'anno  successivo  a
quello d'inizio,  affinche'  l'organismo  pagatore  competente  possa
effettuare i pagamenti entro il termine  del  15  ottobre,  stabilito
all'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368.