Art. 9
Utilizzo dei finanziamenti
1. Le amministrazioni possono modificare gli importi assegnati a
ciascuna misura cosi' come disposto all'art. 6 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2015/1368, fermo restando il massimale totale loro
assegnato.
2. I sottoprogrammi possono essere modificati durante l'anno
apistico conformemente a quanto disposto all'art. 6 del regolamento
di esecuzione (UE) n. 2015/1368. Le modifiche di cui ai punti 1 e 2
sono comunicate tempestivamente al Ministero e ad Agea -
Coordinamento.
3. Nel predisporre i sottoprogrammi, le amministrazioni
partecipanti sono tenute a formulare previsioni di spesa aderenti
alla prevedibile effettiva ed efficace utilizzazione, al fine di
evitare sprechi di risorse finanziarie. Il Ministero si riserva
l'adozione di misure tese ad una piu' razionale distribuzione della
quota finanziaria assegnata all'Italia.
4. Le amministrazioni partecipanti al Programma comunicano entro il
15 aprile di ogni anno all'organismo pagatore competente ogni
eventuale economia di spesa o ulteriore fabbisogno finanziario. AGEA
Coordinamento, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli
organismi pagatori, trasmette al Ministero, entro il 30 aprile
dell'anno di riferimento, un prospetto sintetico di tali
comunicazioni al fine di consentire una riallocazione efficace ed
efficiente delle risorse. Qualora, in sede di rendicontazione
finanziaria, uno o piu' amministrazioni partecipanti abbiano
riportato spese superiori al massimale loro assegnato, AGEA -
Coordinamento, sentito il Ministero, impartisce disposizioni
affinche' tali importi siano coperti da eventuali risparmi
verificatisi presso altre amministrazioni nei limiti del tetto
massimo nazionale.
5. Le azioni previste per ciascun anno del triennio sono portate a
termine improrogabilmente entro il 31 luglio dell'anno successivo a
quello d'inizio, affinche' l'organismo pagatore competente possa
effettuare i pagamenti entro il termine del 15 ottobre, stabilito
all'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368.