Art. 2
Soggetti destinatari e beneficio
1 I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018
il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al
trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e che hanno maturato i
requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto
trattamento pensionistico di vecchiaia possono, d'accordo con il
datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa
tra il 40 per cento ed il 60 per cento con corresponsione mensile, da
parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione
previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro
relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con
riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla
retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non
effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale
agevolato.
2. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, il
lavoratore e il datore stipulano un contratto di riduzione
dell'orario di lavoro, di seguito denominato "contratto di lavoro a
tempo parziale agevolato", di durata pari al periodo intercorrente
tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da
parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla
pensione di vecchiaia, nel quale e' indicata la misura della
riduzione. Il beneficio di cui al comma 1 cessa, in ogni caso, al
momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito
anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo.
3. La contribuzione figurativa di cui al comma 1 e' riconosciuta
nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni
di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.
4. La somma di cui al comma 1, erogata dal datore di lavoro, e'
omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro
dipendente e non e' assoggettata ad alcuna forma di contribuzione
previdenziale, ivi inclusa quella relativa all'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.