Art. 3 Procedura di ammissione al beneficio 1. Il lavoratore e il datore di lavoro, previa certificazione INPS del possesso da parte del lavoratore dei requisiti minimi di contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e della maturazione entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, stipulano un contratto di lavoro a tempo parziale con l'indicazione della misura della riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, avvalendosi del relativo beneficio fino alla data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. 2. Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell'INPS, dell'istanza di cui al comma 4. 3. Il datore di lavoro trasmette alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato affinche' la medesima, previo esame delle previsioni contrattuali, rilasci entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del contratto, il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio. Decorso inutilmente il suddetto termine il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato. 4. Il datore di lavoro, acquisito il provvedimento di autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o trascorsi inutilmente i cinque giorni lavorativi di cui al comma 3, trasmette istanza telematica all'INPS, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto di cui al comma 1 nonche' le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell'onere del beneficio di cui all'art. 2, comma 3. 5. Entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'istanza telematica di cui al comma 4 l'INPS ne comunica l'accoglimento o il rigetto. L'accoglimento dell'istanza presuppone la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilita', per ciascuna delle annualita' in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto. Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso comunicate dalle imprese e dai relativi oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all'art. 2, comma 3, valutati anche in via prospettica, risulti superato, anche per una sola annualita', il limite delle risorse, l'INPS respinge le domande di accesso al beneficio per esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico anno. 6. L'accoglimento delle singole istanze determina che l'importo stimato della contribuzione figurativa di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto, va a ridurre l'ammontare delle risorse disponibili. La contribuzione figurativa e' accreditata dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento di cui al presente articolo. 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato. 8. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 9. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 aprile 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1823