Art. 3
Procedura di ammissione al beneficio
1. Il lavoratore e il datore di lavoro, previa certificazione INPS
del possesso da parte del lavoratore dei requisiti minimi di
contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e della maturazione entro il
31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per il conseguimento del
diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, stipulano
un contratto di lavoro a tempo parziale con l'indicazione della
misura della riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il 40 per
cento e il 60 per cento, avvalendosi del relativo beneficio fino alla
data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico di
vecchiaia.
2. Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo
di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte
dell'INPS, dell'istanza di cui al comma 4.
3. Il datore di lavoro trasmette alla Direzione territoriale del
lavoro competente per territorio il contratto di lavoro a tempo
parziale agevolato affinche' la medesima, previo esame delle
previsioni contrattuali, rilasci entro cinque giorni lavorativi
decorrenti dalla ricezione del contratto, il provvedimento di
autorizzazione di accesso al beneficio. Decorso inutilmente il
suddetto termine il provvedimento di autorizzazione si intende
rilasciato.
4. Il datore di lavoro, acquisito il provvedimento di
autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o trascorsi
inutilmente i cinque giorni lavorativi di cui al comma 3, trasmette
istanza telematica all'INPS, contenente il dato identificativo della
certificazione al diritto di cui al comma 1 nonche' le informazioni
relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad
operare la stima dell'onere del beneficio di cui all'art. 2, comma 3.
5. Entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione
dell'istanza telematica di cui al comma 4 l'INPS ne comunica
l'accoglimento o il rigetto. L'accoglimento dell'istanza presuppone
la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilita', per
ciascuna delle annualita' in cui si estende la durata del rapporto di
lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie di cui
all'art. 2, comma 3, del presente decreto. Qualora dal monitoraggio
delle domande di accesso comunicate dalle imprese e dai relativi
oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa
di cui all'art. 2, comma 3, valutati anche in via prospettica,
risulti superato, anche per una sola annualita', il limite delle
risorse, l'INPS respinge le domande di accesso al beneficio per
esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico
anno.
6. L'accoglimento delle singole istanze determina che l'importo
stimato della contribuzione figurativa di cui all'art. 2, comma 3,
del presente decreto, va a ridurre l'ammontare delle risorse
disponibili. La contribuzione figurativa e' accreditata dal primo
giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento di cui
al presente articolo.
7. Il datore di lavoro comunica all'INPS e alla Direzione
territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale agevolato.
8. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1823