Art. 3 
 
 
                Procedura di ammissione al beneficio 
 
  1. Il lavoratore e il datore di lavoro, previa certificazione  INPS
del  possesso  da  parte  del  lavoratore  dei  requisiti  minimi  di
contribuzione  per  il  conseguimento  del  diritto  al   trattamento
pensionistico  di  vecchiaia  di  cui  all'art.  24,  comma  6,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e della maturazione  entro  il
31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per  il  conseguimento  del
diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, stipulano
un contratto di lavoro  a  tempo  parziale  con  l'indicazione  della
misura della riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il  40  per
cento e il 60 per cento, avvalendosi del relativo beneficio fino alla
data di maturazione  del  diritto  al  trattamento  pensionistico  di
vecchiaia. 
  2. Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo
di paga  mensile  successivo  a  quello  di  accoglimento,  da  parte
dell'INPS, dell'istanza di cui al comma 4. 
  3. Il datore di lavoro trasmette alla  Direzione  territoriale  del
lavoro competente per territorio  il  contratto  di  lavoro  a  tempo
parziale  agevolato  affinche'  la  medesima,  previo   esame   delle
previsioni  contrattuali,  rilasci  entro  cinque  giorni  lavorativi
decorrenti  dalla  ricezione  del  contratto,  il  provvedimento   di
autorizzazione  di  accesso  al  beneficio.  Decorso  inutilmente  il
suddetto  termine  il  provvedimento  di  autorizzazione  si  intende
rilasciato. 
  4.  Il  datore   di   lavoro,   acquisito   il   provvedimento   di
autorizzazione della Direzione territoriale del  lavoro  o  trascorsi
inutilmente i cinque giorni lavorativi di cui al comma  3,  trasmette
istanza telematica all'INPS, contenente il dato identificativo  della
certificazione al diritto di cui al comma 1 nonche'  le  informazioni
relative al contratto di  lavoro  e  le  informazioni  necessarie  ad
operare la stima dell'onere del beneficio di cui all'art. 2, comma 3. 
  5.  Entro  cinque  giorni  lavorativi  decorrenti  dalla  ricezione
dell'istanza  telematica  di  cui  al  comma  4  l'INPS  ne  comunica
l'accoglimento o il rigetto. L'accoglimento  dell'istanza  presuppone
la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilita',  per
ciascuna delle annualita' in cui si estende la durata del rapporto di
lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie  di  cui
all'art. 2, comma 3, del presente decreto. Qualora  dal  monitoraggio
delle domande di accesso comunicate  dalle  imprese  e  dai  relativi
oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa
di cui all'art. 2,  comma  3,  valutati  anche  in  via  prospettica,
risulti superato, anche per una  sola  annualita',  il  limite  delle
risorse, l'INPS respinge le  domande  di  accesso  al  beneficio  per
esaurimento delle risorse finanziarie  riferite  a  quello  specifico
anno. 
  6. L'accoglimento delle singole  istanze  determina  che  l'importo
stimato della contribuzione figurativa di cui all'art.  2,  comma  3,
del  presente  decreto,  va  a  ridurre  l'ammontare  delle   risorse
disponibili. La contribuzione figurativa  e'  accreditata  dal  primo
giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento di cui
al presente articolo. 
  7.  Il  datore  di  lavoro  comunica  all'INPS  e  alla   Direzione
territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a  tempo
parziale agevolato. 
  8. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  9. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 aprile 2016 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                           e delle politiche sociali  
                                                     Poletti          
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1823