IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
il  quale  prevede  l'elaborazione,  in  relazione  ai  vari  settori
economici, di appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto legge  n.  331
del 1993, che prevede che gli studi di settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle finanze; 
  Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto  l'articolo  10-bis  della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, e successive modificazioni, recante disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre  1998,  che
ha istituito la Commissione di  esperti  prevista  dall'articolo  10,
comma 7, della legge n. 146 del  1998,  integrata  e  modificata  con
successivi decreti del 5 febbraio 1999, 24  ottobre  2000,  2  agosto
2002, 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007,  19  marzo  2009,  4  dicembre
2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8  ottobre  2012,  17  dicembre
2013 e 16 dicembre 2014; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio  2009,  n.  2,
che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli  studi  di
settore; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  16
novembre  2007,  riguardante  la  classificazione   delle   attivita'
economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con
l'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione  degli  studi  di
settore su base regionale o comunale; 
  Visti i decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2013, 24 marzo 2014, 29 dicembre 2014,  30  marzo  2015,  22
dicembre 2015 e 17 marzo 2016, concernenti l'approvazione di studi di
settore e relative  modifiche  riguardanti  le  attivita'  economiche
delle manifatture, dei servizi, delle attivita' professionali  e  del
commercio; 
  Acquisito il parere della Commissione degli esperti del 2  dicembre
2015 e del 31 marzo 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Approvazione della revisione congiunturale speciale  degli  studi  di
                               settore 
 
  1.  Per  il  periodo  di  imposta  2015  e'  approvata,   in   base
all'articolo 8 del  decreto-legge  del  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  la
revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle
attivita' economiche nel  settore  delle  manifatture,  dei  servizi,
delle attivita' professionali e del commercio, al fine di tener conto
degli effetti della crisi economica e dei mercati. 
  2. I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli  studi
di settore in vigore per il  periodo  di  imposta  2015,  nonche'  la
coerenza  agli  specifici  indicatori  di   coerenza   e   normalita'
economica,   segnalati   dal   programma   informatico   di   ausilio
all'applicazione degli studi  stessi,  sono  determinati  sulla  base
della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1  al  presente
decreto. 
  3. I contribuenti che, per il periodo d'imposta  2015,  dichiarano,
anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare  non
inferiore  a  quello  risultante  dall'applicazione  degli  studi  di
settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto,
non sono assoggettabili, per  tale  annualita',  ad  accertamento  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 maggio 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan