IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante, tra l'altro, deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge n. 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto il Titolo II, articoli da 26 a 40, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, recante la disciplina dei fondi di solidarieta'; Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale, al comma 1, prevede che, in alternativa al modello previsto dall'art. 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale abbiano adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, alle finalita' perseguite dall'art. 26, comma 1, si applichino le disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo art. 27; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 89581 del 17 aprile 2015, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 92 del 2012; Visto l'accordo di gestione del Fondo di solidarieta' bilaterale per la somministrazione di lavoro del 25 novembre 2015 con il quale, in attuazione dell'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, le parti firmatarie hanno convenuto di adeguare le fonti normative e istitutive del Fondo bilaterale Forma.Temp alle finalita' perseguite dall'art. 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 2 dello statuto del Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp, depositato, a seguito di modifiche, in data 22 dicembre 2015 presso notaio Farinaro in Roma, rep. 252452 raccolta n. 41811; Considerata la finalita' perseguita dai fondi di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 di realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione; Considerata la necessita' avvertita dalle parti sociali di adottare misure volte ad assicurare ai lavoratori del settore una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa dell'azienda utilizzatrice per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015, in considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del predetto settore; Considerata la ulteriore necessita' avvertita dalle parti sociali del settore di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro e di disciplinare con specifico accordo altre ulteriori prestazioni come previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015, nel rispetto dei criteri di sostenibilita' ed equilibrio finanziario del Fondo; Sentite nella riunione del 17 dicembre 2015 le organizzazioni individuate nelle parti firmatarie del citato accordo del 25 novembre 2015; Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, disposizioni per determinare criteri volti a garantire la sostenibilita' finanziaria dei fondi, requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei fondi, criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi, modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione dei fondi e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei. Decreta: Art. 1 Disposizioni generali 1. Il Fondo di solidarieta' per i lavoratori in somministrazione, di seguito denominato Fondo, e' gestito da un Comitato di gestione e controllo di cui all'art. 5 dell'accordo del 25 novembre 2015. 2. I membri del Comitato di gestione e controllo devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dal presente decreto.