IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 10 dicembre 2014,  n.  183,  recante,  tra  l'altro,
deleghe  al  Governo  in  materia  di  riforma  degli  ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge n. 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il Titolo II, articoli da  26  a  40,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 148 del 2015,  recante  la  disciplina  dei  fondi  di
solidarieta'; 
  Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del
2015, il quale, al comma 1, prevede che, in  alternativa  al  modello
previsto dall'art. 26, in riferimento ai settori  dell'artigianato  e
della  somministrazione  di  lavoro  nei  quali,  in   considerazione
dell'operare  di  consolidati  sistemi  di  bilateralita'   e   delle
peculiari esigenze di tali settori,  le  organizzazioni  sindacali  e
imprenditoriali  comparativamente  piu'  rappresentative  a   livello
nazionale abbiano  adeguato  le  fonti  normative  e  istitutive  dei
rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi  interprofessionali  di
cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo  di
cui all'art. 12 del decreto legislativo 10  settembre  2003  n.  276,
alle finalita' perseguite dall'art. 26, comma  1,  si  applichino  le
disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo art. 27; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  89581
del 17 aprile 2015, emanato ai sensi dell'art.  3,  comma  16,  della
legge n. 92 del 2012; 
  Visto l'accordo di gestione del Fondo  di  solidarieta'  bilaterale
per la somministrazione di lavoro del 25 novembre 2015 con il  quale,
in attuazione dell'art. 27 del decreto legislativo n. 148  del  2015,
le parti firmatarie hanno convenuto di adeguare le fonti normative  e
istitutive del Fondo bilaterale Forma.Temp alle finalita'  perseguite
dall'art. 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'art. 2 dello  statuto  del  Fondo  per  la  formazione  dei
lavoratori in somministrazione Forma.Temp, depositato, a  seguito  di
modifiche, in data 22 dicembre 2015 presso notaio Farinaro  in  Roma,
rep. 252452 raccolta n. 41811; 
  Considerata la finalita' perseguita dai fondi di  cui  all'art.  27
del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015  di  realizzare  ovvero
integrare il  sistema,  in  chiave  universalistica,  di  tutela  del
reddito  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro  e  in  caso  di  sua
cessazione; 
  Considerata la necessita' avvertita dalle parti sociali di adottare
misure volte ad assicurare  ai  lavoratori  del  settore  una  tutela
reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa dell'azienda utilizzatrice  per
le  cause  previste  dalla  normativa  in  materia  di   integrazione
salariale ordinaria e straordinaria, di cui al Titolo I  del  decreto
legislativo n.  148  del  2015,  in  considerazione  delle  peculiari
caratteristiche ed esigenze del predetto settore; 
  Considerata la ulteriore necessita' avvertita dalle  parti  sociali
del settore di  assicurare  ai  lavoratori  una  tutela  in  caso  di
cessazione del rapporto di lavoro e  di  disciplinare  con  specifico
accordo  altre  ulteriori  prestazioni  come  previsto  dal   decreto
legislativo  n.  148  del  2015,  nel   rispetto   dei   criteri   di
sostenibilita' ed equilibrio finanziario del Fondo; 
  Sentite nella riunione  del  17  dicembre  2015  le  organizzazioni
individuate nelle parti firmatarie del citato accordo del 25 novembre
2015; 
  Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del
decreto legislativo n. 148 del  2015,  disposizioni  per  determinare
criteri volti a garantire la sostenibilita'  finanziaria  dei  fondi,
requisiti di professionalita' e onorabilita'  dei  soggetti  preposti
alla gestione dei fondi, criteri e requisiti per la contabilita'  dei
fondi, modalita' volte a rafforzare la funzione  di  controllo  sulla
corretta gestione dei fondi e di  monitoraggio  sull'andamento  delle
prestazioni,  anche  attraverso  la  determinazione  di  standard   e
parametri omogenei. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Il Fondo di solidarieta' per i lavoratori  in  somministrazione,
di seguito denominato Fondo, e' gestito da un Comitato di gestione  e
controllo di cui all'art. 5 dell'accordo del 25 novembre 2015. 
  2. I membri del Comitato di gestione e controllo devono possedere i
requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dal presente
decreto.