Art. 4 Requisiti di onorabilita' 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6 dell'accordo del 25 novembre 2015, non possono essere nominati o eletti membri del Comitato di gestione e controllo e, se nominati o eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 c.c.; b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; c) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile, salvi gli effetti della riabilitazione; d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione; e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione. 2. La decadenza dall'ufficio e' dichiarata dall'organo individuato dallo Statuto entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai membri del Comitato di gestione e controllo le seguenti situazioni: a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e); b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 4. La sospensione e' dichiarata con le modalita' di cui al comma 2.