Art. 2 
 
                         Finalita' del Fondo 
 
  1. Il Fondo ha lo scopo di erogare, nei  confronti  dei  lavoratori
dipendenti dalle imprese di cui all'art. 20, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo n. 148 2015, interventi e trattamenti  aventi  le
seguenti finalita': 
  a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso  di  cessazione  del
rapporto di lavoro integrativa dell'ASpI/NASpI o  dell'indennita'  di
mobilita'; 
  b) assicurare la protezione  del  reddito  ai  lavoratori  che,  in
costanza  di  rapporto  di  lavoro,  subiscono  la  riduzione  o   la
sospensione dell'attivita' lavorativa  per  le  cause  per  le  quali
opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale; 
  c) prevedere assegni  straordinari  per  il  sostegno  del  reddito
riconosciuti nel quadro  di  processi  di  agevolazione  all'esodo  a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
  d)  contribuire  al  finanziamento  di   programmi   formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.