Art. 2 Finalita' del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di erogare, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'art. 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 2015, interventi e trattamenti aventi le seguenti finalita': a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa dell'ASpI/NASpI o dell'indennita' di mobilita'; b) assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale; c) prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.