Art. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da esperti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori istitutive del Fondo in numero complessivamente non superiore a dieci o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del Fondo e firmatarie dell'accordo del 27 giugno 2013. 2. Il Comitato amministratore si compone altresi' di due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Il Comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni e, comunque, fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. 4. Il Comitato elegge il presidente, a turno, tra i componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. 5. Nel caso in cui, durante il mandato, un componente del Comitato cessi anticipatamente dall'incarico, per qualunque causa, l'organizzazione sindacale che lo ha designato provvede alla sua sostituzione, designando un altro componente che resta in carica per il periodo residuo. 6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.