Art. 3 
 
                      Amministrazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un Comitato  amministratore  composto  da
esperti, designati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di
lavoro  e   dei   lavoratori   istitutive   del   Fondo   in   numero
complessivamente  non  superiore  a  dieci  o  nel   maggior   numero
necessario a garantire la rappresentanza di tutte  le  parti  sociali
istitutive del Fondo e firmatarie dell'accordo del 27 giugno 2013. 
  2.  Il  Comitato  amministratore  si  compone   altresi'   di   due
rappresentanti, con  qualifica  di  dirigente,  rispettivamente,  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  3. Il Comitato amministratore e' nominato con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni e,
comunque, fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. 
  4. Il Comitato elegge il presidente,  a  turno,  tra  i  componenti
designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
lavoratori. 
  5. Nel caso in cui, durante il mandato, un componente del  Comitato
cessi   anticipatamente   dall'incarico,   per    qualunque    causa,
l'organizzazione sindacale che lo  ha  designato  provvede  alla  sua
sostituzione, designando un altro componente che resta in carica  per
il periodo residuo. 
  6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si  fa  rinvio
agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.