Art. 4 Compiti del Comitato amministratore 1. Il Comitato amministratore del Fondo ha il compito di: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consultivo, della gestione corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto per la gestione del Fondo; c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui agli articoli 26, comma 3, e 35, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare il pareggio di bilancio; d) vigilare sull'afflusso dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita'; e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; f) elaborare, sentite le parti firmatarie dell'accordo del 27 giugno 2013, proposte di modifica dell'importo delle prestazioni o della misura delle aliquote di contribuzione; g) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.