Art. 4 
 
                 Compiti del Comitato amministratore 
 
  1. Il Comitato amministratore del Fondo ha il compito di: 
  a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal  consiglio  di
indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consultivo, della gestione corredati  da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
  b) deliberare in ordine alla concessione  degli  interventi  e  dei
trattamenti e compiere ogni altro atto per la gestione del Fondo; 
  c)  fare  proposte  in  materia   di   contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui agli articoli 26, comma  3,  e  35,
comma 4, del decreto legislativo n.  148  del  2015,  fermo  restando
quanto  previsto  dall'art.  35,  comma  5,  del   medesimo   decreto
legislativo, al fine di assicurare il pareggio di bilancio; 
  d) vigilare  sull'afflusso  dei  contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per  il  miglior
funzionamento  del  Fondo,  nel  rispetto  del  criterio  di  massima
economicita'; 
  e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine  alle  materie
di competenza; 
  f) elaborare, sentite  le  parti  firmatarie  dell'accordo  del  27
giugno 2013, proposte di modifica dell'importo  delle  prestazioni  o
della misura delle aliquote di contribuzione; 
  g) assolvere ad ogni altro compito che sia  ad  esso  demandato  da
leggi o regolamenti.