Art. 5 Prestazioni 1. Il Fondo puo' erogare le seguenti prestazioni: a) prestazioni integrative della misura dell'indennita' di mobilita', di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarieta'. La durata massima delle prestazioni integrative e' pari alla durata dell'ammortizzatore sociale di cui ciascun lavoratore e' beneficiario; b) in relazione alle indennita' di mobilita' o di ASpI/NASpI, richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016, ai soggetti che, al 1° gennaio 2016, sono beneficiari dell'indennita' di mobilita' o di ASpI/NASpI, e' assicurata a carico del Fondo una prestazione integrativa della durata, pari nel massimo a due anni, dell'indennita' di mobilita' o di ASpI/NASpI di cui ciascun lavoratore e' beneficiario. Il Comitato amministratore, valutata la sostenibilita' finanziaria e previa domanda del datore di lavoro, delibera di estendere la prestazione integrativa della durata ai lavoratori le cui prestazioni di mobilita' o di ASpI/NASpI, ancorche' richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014, sono cessate al 31 dicembre 2015. Per la prestazione integrativa della durata, il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione valida ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione. La contribuzione correlata a carico del Fondo e' calcolata, dall'INPS, con le medesime modalita' previste per la prestazione pubblica da integrare. L'erogazione della prestazione integrativa della durata cessa se il lavoratore matura il diritto a un qualsiasi trattamento pensionistico. L'erogazione della prestazione integrativa e' soggetta alle regole sui requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza dal trattamento previste per l'indennita' di mobilita' o di ASpI/NASpI. c) assegni straordinari per il sostegno del reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; d) contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea, al fine di evitare l'espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonche' di favorire la rioccupabilita' dei lavoratori in CIGS, mobilita' o fruitori di ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro. 2. In relazione alle prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il Fondo eroga una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilita' lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuita', percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. 3. La predetta retribuzione lorda complessiva dovra' essere rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base di calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto. Tale retribuzione media deve essere moltiplicata per il numero di ore o giornate che l'interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro. Per i lavoratori con part - time verticale mensile, la retribuzione di riferimento annuale deve essere divisa non per 12, ma per il minor numero di mesi lavorati e corrisposta nei mesi in cui era prevista attivita' lavorativa. Nei mesi di sospensione dell'attivita' per part time non viene invece corrisposto il trattamento integrativo a carico del Fondo, in analogia a quanto avviene per la prestazione base. 4. In relazione alle prestazioni di cui al comma 1, lettera c), la misura degli assegni straordinari e' definita con successivo decreto, tenuto conto di eventuali accordi intervenuti tra le parti istitutive. 5. In relazione alle prestazioni di cui al comma 1, lettera d), il 50% dei contributi ordinari versati e' accreditato per l'80% su un conto individuale, definito conto azienda, intestato a ciascuna impresa per i propri interventi formativi, e per il restante 20% ad un conto comune, definito conto sistema. 6. La misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi e' pari alla retribuzione contrattuale oraria/giornaliera lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore/giornate destinate alla formazione, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari. La retribuzione di riferimento sia per i lavoratori in attivita' che per quelli in CIGS, mobilita' e fruitori di indennita' ASpI/NASpI viene calcolata in base ai criteri indicati ai commi 2 e 3. 7. Le imprese accedono alle prestazioni previste dal Fondo soltanto se in regola con il versamento dei contributi dovuti all'INPS, ivi compresi i versamenti dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'art. 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e all'art. 4, comma 75, della legge n. 92 del 2012. La regolarita' contributiva dell'impresa e' verificata anche con riferimento alla normativa in materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC). Il datore di lavoro la cui domanda e' stata rigettata a causa di irregolarita' contributive ha facolta' di presentare, una volta regolarizzata la propria posizione debitoria, una nuova domanda. 8. Al fine del monitoraggio della spesa, le prestazioni integrative dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria previsti da accordi sindacali stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono erogate ai lavoratori direttamente dall'INPS. 9. Sono fatte salve le prestazioni gia' deliberate al 31 dicembre 2015 in vigenza del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.