Art. 5 
 
                             Prestazioni 
 
  1. Il Fondo puo' erogare le seguenti prestazioni: 
  a)  prestazioni  integrative  della   misura   dell'indennita'   di
mobilita', di ASpI/NASpI e  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un  contratto
di solidarieta'. La durata massima delle prestazioni  integrative  e'
pari  alla  durata  dell'ammortizzatore  sociale   di   cui   ciascun
lavoratore e' beneficiario; 
  b) in relazione alle  indennita'  di  mobilita'  o  di  ASpI/NASpI,
richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014  fino
al 30 giugno  2016,  ai  soggetti  che,  al  1°  gennaio  2016,  sono
beneficiari  dell'indennita'  di  mobilita'  o  di   ASpI/NASpI,   e'
assicurata a carico  del  Fondo  una  prestazione  integrativa  della
durata, pari nel massimo a due anni, dell'indennita' di  mobilita'  o
di ASpI/NASpI di cui ciascun lavoratore e' beneficiario. Il  Comitato
amministratore,  valutata  la  sostenibilita'  finanziaria  e  previa
domanda del datore di lavoro, delibera di  estendere  la  prestazione
integrativa  della  durata  ai  lavoratori  le  cui  prestazioni   di
mobilita' o di  ASpI/NASpI,  ancorche'  richieste  e  godute  per  il
periodo decorrente dal 1° luglio 2014, sono cessate  al  31  dicembre
2015. Per la prestazione integrativa della durata, il Fondo  provvede
a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione
correlata alla prestazione  valida  ai  fini  del  conseguimento  del
diritto e  della  determinazione  della  misura  della  pensione.  La
contribuzione correlata a carico del Fondo e'  calcolata,  dall'INPS,
con le medesime modalita' previste per  la  prestazione  pubblica  da
integrare. L'erogazione della prestazione  integrativa  della  durata
cessa se il lavoratore matura il diritto a un  qualsiasi  trattamento
pensionistico. L'erogazione della prestazione integrativa e' soggetta
alle regole sui requisiti, sulla sospensione e  sulla  decadenza  dal
trattamento previste per l'indennita' di mobilita' o di ASpI/NASpI. 
  c) assegni straordinari per il sostegno del  reddito,  riconosciuti
nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo  a  lavoratori  che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia  o
anticipato nei successivi cinque anni; 
  d)  contributo  al  finanziamento   di   programmi   formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso  con
gli appositi fondi  nazionali  o  dell'Unione  europea,  al  fine  di
evitare l'espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore,
nonche' di  favorire  la  rioccupabilita'  dei  lavoratori  in  CIGS,
mobilita' o fruitori  di  ASpI/NASpI  attraverso  progetti  mirati  a
realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
  2. In relazione alle prestazioni di cui al comma 1,  lettere  a)  e
b), il Fondo eroga una prestazione integrativa tale da garantire  che
il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione  lorda
di riferimento, risultante dalla media delle voci  retributive  lorde
fisse, delle mensilita' lorde aggiuntive  e  delle  voci  retributive
lorde  contrattuali  aventi  carattere  di   continuita',   percepite
dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con  esclusione
dei compensi per lavoro straordinario. 
  3.  La  predetta  retribuzione  lorda  complessiva  dovra'   essere
rapportata al  numero  di  ore  (o  di  giornate,  per  il  personale
navigante) retribuite nei dodici mesi  di  riferimento,  al  fine  di
evitare, nei casi di mancata  prestazione  di  lavoro  per  qualsiasi
ragione durante il periodo preso a base di calcolo, che il lavoratore
interessato subisca una decurtazione  del  beneficio  previsto.  Tale
retribuzione media deve essere moltiplicata per il numero  di  ore  o
giornate  che  l'interessato  avrebbe   prestato   se   non   fossero
intervenuti gli eventi che hanno determinato la  mancata  prestazione
di lavoro. Per i lavoratori con part -  time  verticale  mensile,  la
retribuzione di riferimento annuale deve essere divisa non per 12, ma
per il minor numero di mesi lavorati e corrisposta nei  mesi  in  cui
era  prevista  attivita'  lavorativa.   Nei   mesi   di   sospensione
dell'attivita'  per  part  time  non  viene  invece  corrisposto   il
trattamento integrativo a carico del  Fondo,  in  analogia  a  quanto
avviene per la prestazione base. 
  4. In relazione alle prestazioni di cui al comma 1, lettera c),  la
misura degli assegni straordinari e' definita con successivo decreto,
tenuto  conto  di  eventuali  accordi  intervenuti   tra   le   parti
istitutive. 
  5. In relazione alle prestazioni di cui al comma 1, lettera d),  il
50% dei contributi ordinari versati e' accreditato per  l'80%  su  un
conto individuale,  definito  conto  azienda,  intestato  a  ciascuna
impresa per i propri interventi formativi, e per il restante  20%  ad
un conto comune, definito conto sistema. 
  6. La misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi
ai  programmi  formativi  e'  pari  alla  retribuzione   contrattuale
oraria/giornaliera lorda percepita dai lavoratori interessati per  il
numero   di   ore/giornate   destinate   alla   formazione,   ridotta
dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali,
regionali o comunitari. La retribuzione  di  riferimento  sia  per  i
lavoratori in attivita' che per quelli in CIGS, mobilita' e  fruitori
di indennita' ASpI/NASpI viene calcolata in base ai criteri  indicati
ai commi 2 e 3. 
  7. Le imprese accedono alle prestazioni previste dal Fondo soltanto
se in regola con il versamento dei contributi  dovuti  all'INPS,  ivi
compresi i versamenti dell'incremento dell'addizionale  comunale  sui
diritti  d'imbarco  di  cui   all'art.   6-quater,   comma   2,   del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e all'art. 4, comma 75, della  legge
n.  92  del  2012.  La  regolarita'  contributiva   dell'impresa   e'
verificata  anche  con  riferimento  alla  normativa  in  materia  di
documento unico di regolarita'  contributiva  (DURC).  Il  datore  di
lavoro la cui domanda e' stata rigettata  a  causa  di  irregolarita'
contributive ha facolta' di presentare, una  volta  regolarizzata  la
propria posizione debitoria, una nuova domanda. 
  8. Al fine del monitoraggio della spesa, le prestazioni integrative
dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria previsti
da accordi sindacali stipulati a decorrere dal 1° gennaio  2016  sono
erogate ai lavoratori direttamente dall'INPS. 
  9. Sono fatte salve le prestazioni gia' deliberate al  31  dicembre
2015 in vigenza del Fondo speciale per  il  sostegno  del  reddito  e
dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione
professionale del personale del settore del trasporto aereo.