Art. 6 Finanziamento 1. Il Fondo e' alimentato da un contributo ordinario dello 0,50% ripartito tra azienda e lavoratori, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo, da calcolare sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Fino al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, al Fondo affluisce anche l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'art. 6-quater del decreto-legge n. 7 del 2005. 3. Gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dall'assunzione della gestione del Fondo, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione e delle addizionali che affluiscono al Fondo. 4. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l'art. 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.