Art. 6 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Il Fondo e' alimentato da un contributo  ordinario  dello  0,50%
ripartito tra azienda e lavoratori, rispettivamente nella  misura  di
due terzi e un terzo, da calcolare sulle retribuzioni  imponibili  ai
fini previdenziali ai  sensi  dell'art.  33,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015. 
  2. Fino al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 13, comma  23,  del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e  del  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, del 29 ottobre 2015, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015,  al  Fondo  affluisce
anche l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di
cui all'art. 6-quater del decreto-legge n. 7 del 2005. 
  3. Gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS  dall'assunzione
della gestione del  Fondo,  determinati  nella  misura  e  secondo  i
criteri  previsti  dal  regolamento  di  contabilita'  del   predetto
Istituto, sono a carico del Fondo e  vengono  finanziati  nell'ambito
della contribuzione e delle addizionali che affluiscono al Fondo. 
  4. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applica  l'art.  33,
comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, compreso l'art.  3,
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  5. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.