Art. 7 Priorita' nell'erogazione delle prestazioni e modalita' di presentazione delle domande. 1. Qualora le disponibilita' non risultino sufficienti ad erogare gli importi richiesti dalle aziende, i finanziamenti verranno concessi nel rispetto del seguente ordine di priorita': 1) per le prestazioni integrative dell'indennita' ASpI/NASpI e mobilita'. Quest'ultima per gli eventi di licenziamento fino al 30 dicembre 2016; 2) per le prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria; 3) per le prestazioni integrative dei trattamenti derivanti dall'applicazione dei contratti di solidarieta'; 4) per i programmi di incentivazione all'esodo; 5) per programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale. 2. A parita' di istituto prevale la data di presentazione all'INPS della domanda da parte dell'azienda e, a parita' di data, la priorita' di protocollo. 3. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 sono presentate dal datore di lavoro, in via telematica, all'INPS. 4. Le domande relative alle prestazioni di mobilita' devono essere presentate all'INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento. Ciascuna istanza dovra' essere riferita a lavoratori aventi la medesima data di licenziamento. Pertanto, qualora nell'accordo fossero presenti licenziamenti scaglionati nel tempo e, quindi, con decorrenze diverse, si procedera' mediante l'invio di successive istanze nel termine di 60 giorni dal licenziamento. 5. Le domande relative alla prestazione integrativa nella durata pari ad un massimo di due anni riferite ai lavoratori le cui prestazioni di mobilita' o ASpI/NASpI, ancorche' richieste dal 1° luglio 2014, siano gia' concluse alla data del 31 dicembre 2015, sono presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 6. Le domande trasmesse con modalita' differenti e oltre i termini perentori sopra previsti non potranno essere acquisite e conseguentemente istruite. 7. Alle domande di accesso alla prestazione integrativa dell'indennita' di mobilita' sono allegati: a) la comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della legge 223/1991, dell'elenco dei lavoratori licenziati; b) l'elenco nominativo dei lavoratori licenziati con i relativi dati anagrafici e retributivi; c) il verbale di accordo o di mancato accordo conclusivo della procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 4 commi da 2 a 8, della legge 223/1991. 8. Per ciascuno degli interventi di cui al comma 1, punti 2), 3) e 5), le delibere non possono avere durata superiore ai 12 mesi. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 punti 2) e 3) sono subordinate all'adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'adozione del decreto stesso.