Art. 7 
 
Priorita'  nell'erogazione   delle   prestazioni   e   modalita'   di
                    presentazione delle domande. 
 
  1. Qualora le disponibilita' non risultino sufficienti  ad  erogare
gli  importi  richiesti  dalle  aziende,  i  finanziamenti   verranno
concessi nel rispetto del seguente ordine di priorita': 
  1) per le  prestazioni  integrative  dell'indennita'  ASpI/NASpI  e
mobilita'. Quest'ultima per gli eventi di licenziamento  fino  al  30
dicembre 2016; 
  2) per le prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni
straordinaria; 
  3)  per  le  prestazioni  integrative  dei  trattamenti   derivanti
dall'applicazione dei contratti di solidarieta'; 
  4) per i programmi di incentivazione all'esodo; 
  5) per programmi  formativi  di  riconversione  e  riqualificazione
professionale. 
  2. A parita' di istituto prevale la data di presentazione  all'INPS
della domanda  da  parte  dell'azienda  e,  a  parita'  di  data,  la
priorita' di protocollo. 
  3. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al  comma  1  sono
presentate dal datore di lavoro, in via telematica, all'INPS. 
  4. Le domande relative alle prestazioni di mobilita' devono  essere
presentate all'INPS entro 60  giorni  dalla  data  di  licenziamento.
Ciascuna istanza  dovra'  essere  riferita  a  lavoratori  aventi  la
medesima  data  di  licenziamento.  Pertanto,  qualora   nell'accordo
fossero presenti licenziamenti scaglionati nel tempo e,  quindi,  con
decorrenze diverse, si  procedera'  mediante  l'invio  di  successive
istanze nel termine di 60 giorni dal licenziamento. 
  5. Le domande relative alla prestazione  integrativa  nella  durata
pari ad un  massimo  di  due  anni  riferite  ai  lavoratori  le  cui
prestazioni di mobilita' o ASpI/NASpI,  ancorche'  richieste  dal  1°
luglio 2014, siano gia' concluse alla data del 31 dicembre 2015, sono
presentate entro  60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  6. Le domande trasmesse con modalita' differenti e oltre i  termini
perentori  sopra   previsti   non   potranno   essere   acquisite   e
conseguentemente istruite. 
  7.  Alle  domande   di   accesso   alla   prestazione   integrativa
dell'indennita' di mobilita' sono allegati: 
  a) la comunicazione  di  cui  all'art.  4,  comma  9,  della  legge
223/1991, dell'elenco dei lavoratori licenziati; 
  b) l'elenco nominativo dei lavoratori  licenziati  con  i  relativi
dati anagrafici e retributivi; 
  c) il verbale di accordo o  di  mancato  accordo  conclusivo  della
procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 4 commi da 2  a
8, della legge 223/1991. 
  8. Per ciascuno degli interventi di cui al comma 1, punti 2), 3)  e
5), le delibere non possono avere durata superiore  ai  12  mesi.  Le
domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 punti 2)  e  3)
sono subordinate all'adozione del decreto ministeriale di concessione
del  trattamento  straordinario  d'integrazione  salariale  e  devono
essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'adozione
del decreto stesso.