Art. 8 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  1°  gennaio  2016  e  si
applica alle prestazioni a carico del Fondo  che  decorrono  da  tale
data, salvo quanto previsto dall'art. 5,  comma  1,  lettera  b).  Le
prestazioni gia' deliberate che prevedono erogazioni  con  decorrenza
successiva al 1° gennaio 2016 potranno  essere  oggetto  di  apposita
delibera.