Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2016 e si applica alle prestazioni a carico del Fondo che decorrono da tale data, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b). Le prestazioni gia' deliberate che prevedono erogazioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2016 potranno essere oggetto di apposita delibera.