IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare l'art. 1, comma 1 e l'articolo11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazione dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto il decreto-legge 14 agosto maggio 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15ottobre 2013, n. 119 ed in particolare l'art. 10; Visti gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti l'unione dei comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano; Visti i commi 27 e 28, dell'art. 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'art. 13 che, per l'attuazione del citato art. 11, nomina un'apposita commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla nomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico; Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta commissione; Visto il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorita' per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2; Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonche' le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei Centri di competenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 14 gennaio 2008 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale e' stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni; Visti gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008; Viste le Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie attive e capaci (FAC) approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2011 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2012 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2013 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2014 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010; Visto il decreto del Capo Dipartimento del 6 luglio 2011 in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 che istituisce la Commissione tecnica concernente "altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico" di cui all'art. 2, comma l, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010; Visto il parere favorevole, rilasciato nella seduta del 23 novembre 2015, della Commissione tecnica per il supporto alla microzonazione sismica, di cui all'art. 5, comma 7 dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei ministri 13 novembre 2010, n. 3907; Ritenuto necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2015 ai sensi del predetto art. 11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei ministri n. 3907/2010; Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 24 marzo 2016; Dispone: Art. 1 1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualita' 2015. 2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 costituiscono parte integrante della presente ordinanza. 3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile. 4. Al fine di configurare il sistema distribuito per l'interscambio e la condivisione di cui al punto 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, citata in premessa, i dati prodotti nell'ambito della presente ordinanza e di quelle relative alle ordinanze precedenti, anche con riferimento al quadro completo delle informazioni sullo stato di avanzamento lavori, sono corredati dai relativi metadati, redatti in maniera conforme agli standard previsti dal repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011. La Commissione tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei ministri n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011 e il tavolo tecnico di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 171/2014 definiscono le modalita' per far confluire i suddetti dati nei sistemi informativi territoriali e per renderli disponibili tramite i servizi web standard previsti dalla direttiva europea Inspire (2007/2/CE del 14 marzo 2007) e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.