Art. 10 
 
  1. La selezione degli interventi e' affidata alle regioni,  secondo
i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle  verifiche
tecniche  eseguite  ai  sensi  dell'ordinanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le regioni  assicurano
l'omogeneita' dei criteri e delle verifiche eseguite. 
  2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' pari ad  una  quota  del  costo
convenzionale di  intervento  dipendente  dall'esito  della  verifica
tecnica, espresso in termini di rapporto  fra  capacita'  e  domanda,
secondo il  criterio  di  seguito  riportato.  Piu'  in  particolare,
definito con  αSLV  il  rapporto  capacita'/domanda  che  esprime  il
livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia  della
vita, con αSLD il rapporto capacita'/domanda che esprime  il  livello
di adeguatezza rispetto allo stato limite  di  danno,  riscontrati  a
seguito della verifica sismica  svolta  in  accordo  con  la  vigente
normativa, sara' riconosciuto un contributo pari a: 
    100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2; 
    0% del costo convenzionale se α > 0,8 ; 
    [(380 - 400 α)/3] % del costo convenzionale se 0,2 < α ≤ 0,8 
  Dove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti in caso  di
collasso e il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di opere strategiche. 
  3. I valori di  α  devono  essere  coerenti  con  la  pericolosita'
attuale, cosi' come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008
ovvero dall'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri  28
aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche
effettuati con riferimento alla pericolosita'  sismica  recata  dalla
ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n.
3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso
procedure semplificate, che tengano conto  del  valore  dell'ordinata
spettrale riferita al  periodo  proprio  al  quale  e'  associata  la
massima massa partecipante della costruzione.