Art. 11 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole. 2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art. 9 puo' essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.