Art. 13 
 
  1.  Per  gli  interventi  di  rafforzamento  locale  sugli  edifici
privati, di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  c),  fermo  restando
quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9  ed
11. 
  2. Per  gli  interventi  di  miglioramento  sismico  sugli  edifici
privati, di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  si  applicano  le
disposizioni del comma 1  dell'art.  11.  Per  tale  fattispecie,  il
progettista  deve  dimostrare  che,  a  seguito  dell'intervento,  si
raggiunge una soglia minima del rapporto  capacita'/domanda  pari  al
60%, e comunque un aumento della  stessa  non  inferiore  al  20%  di
quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico. 
  3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono  restituire
edifici conformi alle norme tecniche e  caratterizzati  dagli  stessi
parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il  caso  in  cui
siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di  sostituzione
edilizia.