Art. 14 1. La ripartizione fra le regioni dei contributi di cui all'art. 12 si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2. 2. Le regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i comuni su cui attivare i contributi di cui all'art. 12, d'intesa con i comuni interessati. 3. I comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2. 4. Le richieste di contributo sono registrate dai comuni e trasmesse alle regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorita', tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosita' sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti ad un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2. 5. A tal fine i comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio. 6. La regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento inerente il trasferimento delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del comune o degli uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruzione e per il controllo. 7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 8. Gli interventi devono iniziare entro trenta giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro duecentosettanta, trecentosessanta o quattrocentocinquanta giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione. Il completamento dei lavori e' certificato dal direttore dei lavori e comunicato al comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9. E' data facolta' alle regioni di accordare proroghe non superiori ai 90 giorni alle suddette scadenze di completamento dei lavori, previa motivata richiesta, effettuata entro le scadenze, dal soggetto privato ammesso a contributo. 9. Nell'allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi. 10. Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma 6, non risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria, le economie derivanti rimangono a disposizione della regione per l'annualita' successiva. 11. Le regioni possono utilizzare le graduatorie delle annualita' precedenti integrate con le richieste di finanziamento presentate a seguito dell'emanazione della presente ordinanza, salvo modifiche nei criteri di ammissibilita' e priorita' del contributo. 12. Al fine di costituire una statistica delle richieste di finanziamento relative agli immobili privati, le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile il database regionale delle richieste di finanziamento acquisite presso i comuni, sulla base del quale e' stata formulata la graduatoria relativa all'annualita' in corso.