Art. 16 
 
  1. Per l'annualita' 2015 si provvede utilizzando le risorse -  pari
a 145.100 milioni di euro, di cui all'art. 11  del  decreto-legge  28
aprile 2009 n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione: 
    a) art. 2, comma 1, lettera a): 16 milioni di euro; 
    b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): 124 milioni di euro; 
    c) art. 2, comma 1, lettera d): 3,8 milioni di euro; 
    d) per gli  oneri  sostenuti  da  parte  del  Dipartimento  della
protezione civile  per  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cui  alla
presente  ordinanza:  1.300.000  euro,  anche  attraverso   specifici
accordi con uno o piu'  centri  di  competenza  del  Dipartimento  di
protezione civile.