Art. 17 1. Le regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3. 2. Le regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell'ambito del finanziamento assegnato, risorse fino ad un massimo di 50.000 euro, a condizione che siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1 sui comuni, in cui la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all'allegato 7, ovvero su almeno il 40% dei comuni di ciascuna regione di cui all'allegato 7. L'utilizzo di tali risorse non richiede cofinanziamento. 3. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2, dell'art. 17 e comma 1 dell'art. 18, qualora ricorrano le condizioni previste nei suddetti articoli. 4. Le regioni inviano alla commissione tecnica il programma per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonche' l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali e' possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.