Art. 19 1. Al fine di avviare l'attivita' per rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, con gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative, con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18, le risorse stanziate per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) vengono anche utilizzate per i comuni di cui all'allegato 8, nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati nelle modalita' di cui all'art. 6. 2. L'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 e' riportata in tabella 1 in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti. 3. I contributi di cui al comma 2 a valere sulle risorse stanziate all'art. 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento. 4. Le regioni effettuano obbligatoriamente le attivita' di cui al comma 1 su tutti i comuni ricadenti nel territorio di competenza di cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 100.000 euro.