Art. 2 1. La somma disponibile per l'anno 2015 e' utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art. 16: a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza; b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprieta' pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all'art. 16, comma 1, lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo, con priorita' per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. E', altresi', consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., e' ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purche' nell'edificio interessato non siano piu' ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprieta' pubblica. La ricostruzione puo' essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 c.c., o il contratto di disponibilita' di cui all'art. 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente; c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4; d) altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilita' ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili e' effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della regione, avendo preventivamente sentito i comuni interessati. 2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi di non classificazione sismica dei comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S·ag non inferiore a 0,125g. 3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali gia' eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalita'. 4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprieta' delle unita' immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attivita' produttiva. 5. Nel caso delle attivita' produttive di cui al comma precedente, possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli «aiuti di stato». A tal fine la domanda di contributo di cui all'allegato 4 e' corredata da idonea dichiarazione. 6. Le regioni attivano per l'annualita' 2015, con le modalita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16, comma 1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, le Regioni che fruiscono di un finanziamento, come sopra definito, inferiore a 2.000.000 di euro. 7. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalita' informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalita', delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le regioni definiscono le modalita' di ripartizione del suddetto contributo anche attraverso appositi accordi con le ANCI regionali per il sostegno alle attivita' dei comuni previste dalla presente ordinanza. 8. I contributi di cui alla lettera a) del comma 1 sono utilizzati per l'aggiornamento e la manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza, qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di cui all'allegato 7 di propria competenza territoriale. I criteri di aggiornamento e manutenzione sono definiti dalla commissione tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei ministri n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.