Art. 21 1. Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, la percentuale dell'importo del cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati di cui all'art. 5 puo' essere ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale di cui alla tabella 3 puo' essere incrementato fino al 85% del costo complessivo, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza dovra' essere unitaria e adottata da tutti comuni dell'unione di comuni nelle forme e modalita' definite dalla Regione di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) destinate alla microzonazione. 2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 puo' essere attuata per le unioni di comuni in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7. Tabella 3 =================================================== | Popolazione | Contributo | +=========================+=======================+ |Ab ≤ 2.500 | € 12.750,00| +-------------------------+-----------------------+ | 2.500 < ab. ≤ 5.000 | € 16.150,00| +-------------------------+-----------------------+ | 5.000 < ab. ≤ 10.000 | € 19.550,00| +-------------------------+-----------------------+ | 10.000 < ab. ≤ 25.000 | € 22.950,00| +-------------------------+-----------------------+ | 25.000 < ab. ≤ 50.000 | € 28.050,00| +-------------------------+-----------------------+ | 50.000 < ab. ≤ 100.000 | € 31.450,00| +-------------------------+-----------------------+ |100.000 < ab. | € 36.550,00| +-------------------------+-----------------------+ 3. Nelle regioni in cui sono state costituite unioni o altre forme associate di comuni, che svolgono l'esercizio delle funzioni di protezione civile in forma associata, l'assegnazione dei fondi viene effettuata prioritariamente all'unione o all'associazione di comuni.