Art. 22 1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della CLE, hanno la facolta' di sperimentare un programma finalizzato a garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza. 2. Per la sperimentazione del programma le regioni e le province autonome individuano uno o piu' unioni di comuni e/o comuni non soggetti ad esercizio obbligatorio in forma associata previsto dal comma 28, dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Su ciascuna di tali unioni di comuni e/o comuni le regioni e le province autonome effettuano gli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della CLE, qualora non ancora effettuati e individuano tre edifici strategici, che assicurino le funzionalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), in particolare per: a. il coordinamento degli interventi, ovvero il coordinamento demandato, in caso di emergenza, all'autorita' di competenza territoriale; b. il soccorso sanitario, ovvero l'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ogni forma di prima assistenza sanitaria; c. l'intervento operativo, ovvero il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione coordinata con le autorita' locali, delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. 3. Al fine di conseguire risultati omogenei nell'individuazione degli edifici di cui al comma 2, necessari alla sperimentazione del programma di cui al comma 1, il tavolo tecnico, di cui all'art. 3, comma 6, supportera' le regioni e le province autonome. 4. Gli studi di microzonazione sismica e le analisi della CLE da effettuare a completamento delle unioni di comuni o per i comuni individuati ai sensi del comma 2, possono essere finanziati senza il cofinanziamento previsto dall'art. 5, secondo gli importi di cui alla tabella 4. 5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito della risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tabella 4 ===================================================== | Popolazione | Contributo | +=========================+=========================+ |Ab ≤ 2.500 | € 15.000,00| +-------------------------+-------------------------+ | 2.500 < ab. ≤ 5.000 | € 19.000,00| +-------------------------+-------------------------+ | 5.000 < ab. ≤ 10.000 | € 23.000,00| +-------------------------+-------------------------+ | 10.000 < ab. ≤ 25.000 | € 27.000,00| +-------------------------+-------------------------+ | 25.000 < ab. ≤ 50.000 | € 33.000,00| +-------------------------+-------------------------+ | 50.000 < ab. ≤ 100.000 | € 37.000,00| +-------------------------+-------------------------+ |100.000 < ab. | € 43.000,00| +-------------------------+-------------------------+