Art. 22 
 
  1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito  degli  studi  di
microzonazione sismica e delle analisi della CLE, hanno  la  facolta'
di sperimentare un programma finalizzato a  garantire  le  condizioni
minime per la gestione del sistema di emergenza. 
  2. Per la sperimentazione del programma le regioni  e  le  province
autonome individuano uno o piu'  unioni  di  comuni  e/o  comuni  non
soggetti ad esercizio obbligatorio in forma  associata  previsto  dal
comma 28, dell'art. 14 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Su
ciascuna di tali unioni di comuni e/o comuni le regioni e le province
autonome effettuano gli studi di  microzonazione  sismica  unitamente
all'analisi della CLE, qualora non ancora  effettuati  e  individuano
tre edifici  strategici,  che  assicurino  le  funzionalita'  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), in particolare per: 
    a. il coordinamento degli  interventi,  ovvero  il  coordinamento
demandato,  in  caso  di  emergenza,  all'autorita'   di   competenza
territoriale; 
    b. il soccorso sanitario, ovvero  l'attuazione  degli  interventi
diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli  eventi  di  cui
all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ogni forma di  prima
assistenza sanitaria; 
    c. l'intervento operativo, ovvero il superamento  dell'emergenza,
consistente nell'attuazione coordinata con le autorita' locali, delle
iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle  normali
condizioni di vita. 
  3. Al fine di  conseguire  risultati  omogenei  nell'individuazione
degli edifici di cui al comma 2, necessari alla  sperimentazione  del
programma di cui al comma 1, il tavolo tecnico, di  cui  all'art.  3,
comma 6, supportera' le regioni e le province autonome. 
  4. Gli studi di microzonazione sismica e le analisi  della  CLE  da
effettuare a completamento delle unioni di  comuni  o  per  i  comuni
individuati ai sensi del comma 2, possono essere finanziati senza  il
cofinanziamento previsto dall'art. 5, secondo gli importi di cui alla
tabella 4. 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo,
si  provvede  nell'ambito  della   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
                                                            Tabella 4 
 
        =====================================================
        |       Popolazione       |        Contributo       |
        +=========================+=========================+
        |Ab ≤ 2.500               |              € 15.000,00|
        +-------------------------+-------------------------+
        | 2.500 < ab. ≤ 5.000     |              € 19.000,00|
        +-------------------------+-------------------------+
        | 5.000 < ab. ≤ 10.000    |              € 23.000,00|
        +-------------------------+-------------------------+
        | 10.000 < ab. ≤ 25.000   |              € 27.000,00|
        +-------------------------+-------------------------+
        | 25.000 < ab. ≤ 50.000   |              € 33.000,00|
        +-------------------------+-------------------------+
        | 50.000 < ab. ≤ 100.000  |              € 37.000,00|
        +-------------------------+-------------------------+
        |100.000 < ab.            |              € 43.000,00|
        +-------------------------+-------------------------+