Art. 25 
 
  1. Al fine di pervenire alla totale copertura di tutti i comuni  di
cui all'allegato 7 con gli studi di microzonazione sismica di livello
1 e con le analisi della condizione limite per  l'emergenza,  qualora
per il 90% dei comuni compresi nel suddetto allegato di competenza di
una regione, siano  stati  completati  gli  studi  di  microzonazione
sismica di livello  1  e  le  analisi  della  condizione  limite  per
l'emergenza certificati  nelle  modalita'  di  cui  all'art.  6,  sul
restante 10% dei comuni la regione potra' assegnare  i  finanziamenti
fino agli  importi  di  cui  alla  tabella  5,  senza  l'obbligo  dei
cofinanziamenti di cui all'art. 5 comma 2 e all'art. 21 comma 1. 
  2. Al fine di incentivare ulteriormente la copertura del territorio
con gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o  3,  qualora
per il 100% dei comuni, di cui all'allegato 7, di competenza  di  una
Regione, siano stati completati gli studi di  microzonazione  sismica
di livello 1 e le analisi della  condizione  limite  per  l'emergenza
certificati nelle modalita' di cui all'art. 6, sui comuni in  cui  si
effettuano studi di microzonazione sismica di  livello  2  e/o  3  la
regione potra' assegnare i finanziamenti fino  agli  importi  di  cui
alla tabella 5 in misura doppia, senza l'obbligo dei  cofinanziamenti
di cui all'art. 5 comma 2 e all'art. 21 comma 1. 
 
                                                            Tabella 5 
 
        =====================================================
        |       Popolazione       |        Contributo       |
        +=========================+=========================+
        |Ab ≤ 2.500               |              € 15.000,00|
        +-------------------------+-------------------------+
        | 2.500 < ab. ≤ 5.000     |              € 19.000,00|
        +-------------------------+-------------------------+
        | 5.000 < ab. ≤ 10.000    |              € 23.000,00|
        +-------------------------+-------------------------+
        | 10.000 < ab. ≤ 25.000   |              € 27.000,00|
        +-------------------------+-------------------------+
        | 25.000 < ab. ≤ 50.000   |              € 33.000,00|
        +-------------------------+-------------------------+
        | 50.000 < ab. ≤ 100.000  |              € 37.000,00|
        +-------------------------+-------------------------+
        |100.000 < ab.            |              € 43.000,00|
        +-------------------------+-------------------------+
 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 maggio 2016 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Curcio