Art. 3 
 
  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ripartisce i contributi tra le  regioni  sulla
base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri
riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosita' e
rischio sismico determinati dal medesimo dipartimento e dai centri di
competenza di cui alla direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 febbraio 2004. 
  2. Le regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2,  comma  1,
lettera a). 
  3. Le regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed  i  programmi
di attivita' per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b), sentiti i comuni o le province interessate o  le
ANCI Regionali. I comuni  interessati  trasmettono  una  proposta  di
priorita'  degli  edifici  ricadenti   nel   proprio   ambito   entro
centocinquanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  decreto  del  Capo   del
Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento  delle
risorse, individuando gli interventi,  le  modalita'  e  i  tempi  di
attuazione nel rispetto della presente ordinanza. 
  4. La  quota  del  Fondo  per  i  contributi  degli  interventi  di
prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del
presente provvedimento per le Province autonome di Trento e  Bolzano,
e' acquisita al bilancio dello Stato, ai  sensi  dell'art.  2,  comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A  tal  fine  la  predetta
quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato al capo X, cap.
2368, art. 6. 
  5. Le regioni trasmettono al Dipartimento della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri i programmi di  attivita'
di cui al comma 3, entro 30 giorni dalla loro approvazione. 
  6. Il supporto ed  il  monitoraggio,  a  livello  nazionale,  degli
interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), e' effettuato
dal tavolo tecnico, di cui all'art. 3  dell'OCDPC  n.  171/2014,  che
opera a titolo  gratuito  presso  il  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,  composto  da  un
rappresentante  per  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e  da
rappresentanti del Dipartimento  della  protezione  civile  e  da tre
rappresentanti dell'ANCI. A detti componenti,  altresi',  non  spetta
alcun compenso per il rimborso spese di missione, ne' il  gettone  di
presenza o altro emolumento.