Art. 4 
 
  1.  Nel  caso  di  interventi  su  strutture  o  infrastrutture  di
proprieta' pubblica o nel caso di interventi su edifici privati  sono
considerati  prioritari  gli  edifici   strategici,   gli   aggregati
strutturali e le unita' strutturali interferenti,  nonche'  le  opere
infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione limite per
l'emergenza  approvata  o,  in  assenza  di  tale  analisi,   edifici
prospicienti  una  via  di  fuga  prevista  nel  piano  di  emergenza
provinciale o comunale per il rischio  sismico  o  vulcanico,  oppure
opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga  o
ancora l'interferenza con essa. 
  2. Un edificio e' ritenuto prospiciente ad una via di  fuga  se  la
facciata sulla via di fuga  ha  altezza  superiore  al  doppio  della
distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga. 
  3. Un edificio e' ritenuto interferente con una via di fuga  se  la
facciata sulla via di fuga ha altezza pari o superiore alla  distanza
della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.