Art. 5 
 
  1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'art.
16 e' destinato allo svolgimento di studi di  microzonazione  sismica
almeno di livello 1, da eseguirsi con  le  finalita'  definite  negli
«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»  approvati  dalla
conferenza delle regioni e delle province  autonome  il  13  novembre
2008 e successive linee  guida  integrative,  unitamente  all'analisi
della condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18. 
  2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse  stanziate
all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi,  nel
limite delle risorse disponibili, alle regioni ed  agli  enti  locali
previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del
costo degli studi di cui al comma 1. 
  3. Le regioni, sentiti gli enti  locali  interessati,  con  proprio
provvedimento individuano i territori nei  quali  e'  prioritaria  la
realizzazione degli studi di cui al  comma  1  e  lo  trasmettono  al
Dipartimento della protezione civile. Nel medesimo provvedimento sono
definite le condizioni minime necessarie per la  realizzazione  degli
studi di microzonazione sismica avuto riguardo  alla  predisposizione
ed attuazione degli  strumenti  urbanistici  e  sono  individuate  le
modalita' di recepimento degli  studi  di  microzonazione  sismica  e
dell'analisi della condizione limite per l'emergenza negli  strumenti
urbanistici vigenti. 
  4. Sono escluse dall'esecuzione  della  microzonazione  sismica  le
zone che incidono su  aree  naturali  protette,  Siti  di  importanza
comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e aree adibite a
verde pubblico di grandi dimensioni, come  indicate  nello  strumento
urbanistico generale che: 
    a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza; 
    b. non presentano nuove edificazioni di  manufatti  permanenti  o
interventi su quelli gia' esistenti; 
    c. rientrano in aree gia' classificate R4 dal piano per l'assetto
idrogeologico (PAI). 
  5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi
del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di  modeste
dimensioni  e  strettamente  connessi  alla  fruibilita'  delle  aree
stesse, non determina la necessita'  di  effettuare  le  indagini  di
microzonazione sismica. 
  6. Gli «Indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione  sismica»  e
successive linee guida integrative costituiscono il documento tecnico
di riferimento. Al  fine  di  pervenire  a  risultati  omogenei,  gli
standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi
di microzonazione sismica gia' predisposti dalla commissione  tecnica
di cui al comma  7,  vengono  aggiornati  dalla  commissione  tecnica
stessa. 
  7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi
di cui al presente articolo,  sono  garantiti,  in  attuazione  degli
«Indirizzi e criteri per  la  microzonazione  sismica»  e  successive
linee guida integrative, dalla commissione tecnica di cui all'art.  5
commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consigli  dei  ministri
n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri del 21 aprile 2011. La commissione tecnica  opera  a  titolo
gratuito  presso  il  Dipartimento  della  protezione  civile   della
Presidenza del Consiglio dei ministri e puo' fruire del supporto  del
C.N.R.  attraverso  apposito  accordo  con  il   Dipartimento   della
protezione civile e con oneri a carico delle risorse di cui  all'art.
16, comma 1, riguardanti l'esecuzione delle  attivita'  di  cui  alla
presente ordinanza.