Art. 5 1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'art. 16 e' destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalita' definite negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008 e successive linee guida integrative, unitamente all'analisi della condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18. 2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle regioni ed agli enti locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi di cui al comma 1. 3. Le regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali e' prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al Dipartimento della protezione civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalita' di recepimento degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza negli strumenti urbanistici vigenti. 4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su aree naturali protette, Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che: a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza; b. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli gia' esistenti; c. rientrano in aree gia' classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI). 5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilita' delle aree stesse, non determina la necessita' di effettuare le indagini di microzonazione sismica. 6. Gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative costituiscono il documento tecnico di riferimento. Al fine di pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica gia' predisposti dalla commissione tecnica di cui al comma 7, vengono aggiornati dalla commissione tecnica stessa. 7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative, dalla commissione tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei ministri n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011. La commissione tecnica opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e puo' fruire del supporto del C.N.R. attraverso apposito accordo con il Dipartimento della protezione civile e con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, riguardanti l'esecuzione delle attivita' di cui alla presente ordinanza.