Art. 6 
 
  1. Le regioni per gli ambiti di propria  competenza  predispongono,
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo
del  Dipartimento  della  protezione  civile  di  ripartizione  delle
risorse, di cui all'art. 3 comma 1, le  specifiche  di  realizzazione
degli studi, sentiti gli enti locali, e le inviano  alla  commissione
tecnica. 
  2. Le regioni, nei  successivi  sessanta  giorni,  provvedono  alla
selezione  di  soggetti  realizzatori  dei  progetti  di   studi   di
microzonazione sismica nelle aree interessate  di  cui  al  comma  3,
dell'art. 5, nonche' delle eventuali analisi di cui  all'art.  18,  e
definiscono i tempi di  realizzazione  degli  elaborati  finali,  che
comunque non potranno essere superiori a duecentoquaranta giorni  per
i comuni e trecento giorni per i comuni che fanno parte di  un'unione
o associazione di comuni. 
  3. Gli  enti  locali  si  adoperano  per  favorire  tecnicamente  e
logisticamente le indagini sul  territorio,  fornendo  tutti  i  dati
utili agli studi. 
  4. Le regioni informano la commissione tecnica di cui  all'art.  5,
comma 7, sull'avanzamento degli studi. 
  5. Le regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati
finali degli studi di microzonazione sismica e delle analisi  di  cui
all'art. 18,  ne  danno  comunicazione  alla  commissione  tecnica  e
trasmettono i suddetti elaborati finali. 
  6. La commissione tecnica puo' richiedere chiarimenti, modifiche  o
approfondimenti degli studi e  delle  analisi  di  cui  all'art.  18,
trasmessi dalle regioni,  che  ne  assicurano  l'esecuzione  entro  i
trenta giorni successivi alla richiesta. 
  7. Le regioni,  acquisito  il  parere  della  commissione  tecnica,
approvano  gli  studi  effettuati  e  certificano  che   i   soggetti
realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle  regioni
e dagli  «Indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione  sismica»  e
successive linee guida integrative,  nonche'  le  ulteriori  clausole
contrattuali, redigendo un certificato di conformita', a seguito  del
quale viene erogato il saldo.