Art. 6 1. Le regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 3 comma 1, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli enti locali, e le inviano alla commissione tecnica. 2. Le regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3, dell'art. 5, nonche' delle eventuali analisi di cui all'art. 18, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a duecentoquaranta giorni per i comuni e trecento giorni per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni. 3. Gli enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi. 4. Le regioni informano la commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 7, sull'avanzamento degli studi. 5. Le regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle analisi di cui all'art. 18, ne danno comunicazione alla commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali. 6. La commissione tecnica puo' richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle analisi di cui all'art. 18, trasmessi dalle regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta. 7. Le regioni, acquisito il parere della commissione tecnica, approvano gli studi effettuati e certificano che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle regioni e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative, nonche' le ulteriori clausole contrattuali, redigendo un certificato di conformita', a seguito del quale viene erogato il saldo.