Art. 7 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2,
l'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento  degli  studi  di
microzonazione sismica unitamente all'analisi della condizione limite
per l'emergenza di cui all'art. 18 e'  riportata  in  tabella  1,  in
ragione della popolazione residente sul territorio  comunale  secondo
l'ultimo dato ISTAT disponibile  alla  data  di  pubblicazione  della
presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica  anche
ai municipi e alle circoscrizioni con piu'  di  100.000  abitanti.  I
sotto riportati importi non comprendono  il  cofinanziamento  di  cui
all'art. 5, comma 2. Gli studi di livello 1 devono coprire almeno  il
70% della  superficie  complessiva  di  centri  e  nuclei  abitati  o
interessare  almeno  il  70%  della  popolazione  comunale,   o   del
municipio, o della circoscrizione. 
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2,
l'entita' dei contributi massimi  per  lo  svolgimento  di  studi  di
microzonazione sismica di livello  3  e'  doppia  rispetto  a  quella
riportata  nella  tabella  1,   con   conseguente   raddoppio   anche
dell'importo di cofinanziamento di cui all'art. 5, comma  2,  qualora
siano stati effettuati su almeno il 30%  dei  comuni  della  Regione,
come individuati dall'art. 2 comma 2,  gli  studi  di  microzonazione
sismica almeno di livello 1 e siano stati  certificati,  o  siano  in
corso di certificazione, secondo le modalita' di cui all'art. 6. 
  3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere
svolti su territori dove non siano applicabili studi di livello  2  e
dovranno   essere    realizzati    prioritariamente    nei    comuni,
circoscrizioni o municipi classificati in zona sismica 1. 
  4. Nei comuni, o municipi, o circoscrizioni in cui  vengono  svolti
studi di livello 3, dovranno contemporaneamente essere realizzate  le
seguenti attivita': 
    a. realizzazione degli studi di livello 2 e/o 3  prioritariamente
nell'insediamento storico; 
    b. completamento degli studi di livello 1 per almeno il 70% della
superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura
di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della
circoscrizione; 
    c. realizzazione degli studi di livello 2 su tutti i territori di
cui al precedente punto b),  su  cui  sono  applicabili  tali  studi,
utilizzando gli abachi regionali o nazionali; 
    d. realizzazione degli studi di livello 2 e 3 per almeno  il  40%
della superficie complessiva di centri e nuclei  abitati  o  per  una
copertura di almeno il 40% della  popolazione  dei  centri  e  nuclei
abitati. 
 
                                                            Tabella 1 
 
         ===================================================
         |       Popolazione       |       Contributo      |
         +=========================+=======================+
         | Ab  ≤ 2.500             |            € 11.250,00|
         +-------------------------+-----------------------+
         | 2.500 < ab.  ≤ 5.000    |            € 14.250,00|
         +-------------------------+-----------------------+
         | 5.000 < ab.  ≤ 10.000   |            € 17.250,00|
         +-------------------------+-----------------------+
         | 10.000 < ab. ≤ 25.000   |            € 20.250,00|
         +-------------------------+-----------------------+
         | 25.000 < ab. ≤ 50.000   |            € 24.750,00|
         +-------------------------+-----------------------+
         | 50.000 < ab. ≤ 100.000  |            € 27.750,00|
         +-------------------------+-----------------------+
         | 100.000 < ab.           |            € 32.250,00|
         +-------------------------+-----------------------+