Art. 2 
 
                  Beneficiari del credito d'imposta 
 
  1. Ai sensi del richiamato art. 1, comma 146 della legge n. 107 del
2015 il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  alle  persone  fisiche
nonche' agli enti non commerciali e ai soggetti titolari  di  reddito
d'impresa e non e' cumulabile con altre agevolazioni previste per  le
medesime spese. 
  2. Il credito d'imposta, pari al  65  per  cento  delle  erogazioni
effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a  quello
in corso al 31 dicembre 2015  e  pari  al  50  per  cento  di  quelle
effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2017 e' previsto in favore dei soggetti di cui  al  comma  1
del presente articolo che effettuano erogazioni  liberali  in  denaro
destinate agli investimenti in  favore  di  tutti  gli  istituti  del
sistema nazionale  di  istruzione,  per  la  realizzazione  di  nuove
strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento  di  quelle
esistenti  e  per   il   sostegno   a   interventi   che   migliorino
l'occupabilita' degli studenti. 
  3. Per istituti del sistema  nazionale  di  istruzione  si  intende
istituzioni scolastiche statali ed istituzioni scolastiche  paritarie
private e degli enti locali. 
  4. Il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che  le  somme
siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato, secondo le modalita' di cui all'art. 3, in favore dei soggetti
di cui al comma 3 per le finalita' di cui al comma 2.