Art. 5 Modalita' di assegnazione delle risorse agli istituti del sistema nazionale di istruzione 1. Agli istituti del sistema nazionale di istruzione beneficiari delle erogazioni liberali per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti e' erogato, in un'unica soluzione, il 90 per cento delle erogazioni liberali annualmente iscritte sul Fondo di cui all'art. 3, comma 4. 2. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca viene definito lo schema di convenzione che ciascuna istituzione scolastica beneficiaria di erogazioni liberali per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti deve stipulare con il relativo ente locale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento. 3. Ciascuna istituzione scolastica di cui al comma 2 del presente articolo eroga le risorse all'ente locale nel quale ha sede l'edificio scolastico oggetto dell'intervento secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, ai sensi della convenzione di cui al comma 2. 4. Agli istituti del sistema nazionale di istruzione che beneficiano delle erogazioni di cui al comma 1 in misura inferiore al valore medio nazionale per alunno e' riservato il 10 per cento delle somme annualmente iscritte sul fondo di cui all'art. 3, comma 4. Il predetto 10 per cento e' ripartito tra le istituzioni del primo periodo, con prioritario riferimento a quelle che percepiscono, ai sensi del comma 1, una somma minore per alunno, ed assicurando, a tutte le istituzioni destinatarie, uno stesso importo per alunno, tra le erogazioni di cui al comma 1 e quelle di cui al presente comma.