Art. 2 
 
                      Criteri di autorizzazione 
 
  1.  La  proroga   del   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria di  cui  all'art.  1  puo'  essere  autorizzata  quando
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) il trattamento di  integrazione  salariale  straordinario  sia
stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale
di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
al cui esito, per  l'aggravarsi  delle  iniziali  difficolta'  e  per
l'impossibilita'  di  portare  a  termine  il  piano  di  risanamento
originariamente  predisposto,  l'impresa  si  determini   a   cessare
l'attivita' produttiva e, contestualmente, si evidenzino  concrete  e
rapide prospettive di cessione dell'azienda; 
    b) sia stipulato specifico accordo presso il Ministero del lavoro
e delle  politiche  sociali  con  la  presenza  del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
    c)  sia  presentato  un  piano  di  sospensioni  dei   lavoratori
ricollegabili nell'entita' e nei tempi alla cessione aziendale  e  ai
nuovi interventi programmati; 
    d) sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in
capo al cessionario garantito mediante l'espletamento  tra  le  parti
della procedura di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre  1990,  n.
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