Art. 2 Criteri di autorizzazione 1. La proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 1 puo' essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, al cui esito, per l'aggravarsi delle iniziali difficolta' e per l'impossibilita' di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l'impresa si determini a cessare l'attivita' produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell'azienda; b) sia stipulato specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico; c) sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell'entita' e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati; d) sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l'espletamento tra le parti della procedura di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.