Art. 3 
 
                       Procedimento e domanda 
 
  1. L'impresa che intende cessare l'attivita' ed ottenere la proroga
del trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  deve
stipulare, prima del termine del programma di cui all'art.  2,  comma
1, lettera a), lo specifico accordo governativo di  cui  all'art.  2,
comma  1,  lettera  b),  dando  conto  nello  stesso  delle  concrete
prospettive  di  rapida  cessione  dell'azienda  con   finalita'   di
continuazione  dell'attivita'  ovvero  di  ripresa  della  stessa  ed
esibendo, al fine, idonea documentazione comprovante  l'esistenza  di
prospettive di una rapida cessione. 
  2. In sede di accordo il Ministero dello  sviluppo  economico  puo'
confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando
ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi volte a
rilevare  l'azienda  cedente,  anche  con  accordo  di  riservatezza,
specificando  le  azioni  da  intraprendere   ivi   comprese   azioni
programmate per  la  salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e  il
riassorbimento del personale sospeso. 
  3. Al fine di cui al comma  2,  prima  della  stipula  dell'accordo
governativo  di  cui  art.  2,  comma  1,  lettera  b),  deve  essere
verificata   la   sostenibilita'   finanziaria   dell'intervento   di
integrazione salariale straordinaria. 
  4. In sede di accordo  deve  essere  indicato  l'onere  finanziario
necessario  a  coprire   l'intervento   di   integrazione   salariale
straordinario, preventivamente verificato. 
  5. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  assicura  un  costante
monitoraggio sul buon esito della cessione aziendale. 
  6. A seguito  della  stipula  dell'accordo  governativo,  l'impresa
presenta istanza di integrazione salariale al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali, corredata del programma di cui  all'art.  2,
comma 1, lettere c) e d). 
  7. Al fine di garantire, sia la stabilita' del sostegno al  reddito
dei lavoratori coinvolti nell'operazione di cessione di cui al  comma
2, sia la continuita' aziendale, alle  domande  per  l'autorizzazione
del  trattamento  di  integrazione  salariale  straordinaria  non  si
applica il procedimento di cui all'art. 25 del decreto legislativo n.
148 del 2015.