Art. 3 Procedimento e domanda 1. L'impresa che intende cessare l'attivita' ed ottenere la proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, deve stipulare, prima del termine del programma di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), lo specifico accordo governativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), dando conto nello stesso delle concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda con finalita' di continuazione dell'attivita' ovvero di ripresa della stessa ed esibendo, al fine, idonea documentazione comprovante l'esistenza di prospettive di una rapida cessione. 2. In sede di accordo il Ministero dello sviluppo economico puo' confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l'azienda cedente, anche con accordo di riservatezza, specificando le azioni da intraprendere ivi comprese azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e il riassorbimento del personale sospeso. 3. Al fine di cui al comma 2, prima della stipula dell'accordo governativo di cui art. 2, comma 1, lettera b), deve essere verificata la sostenibilita' finanziaria dell'intervento di integrazione salariale straordinaria. 4. In sede di accordo deve essere indicato l'onere finanziario necessario a coprire l'intervento di integrazione salariale straordinario, preventivamente verificato. 5. Il Ministero dello sviluppo economico assicura un costante monitoraggio sul buon esito della cessione aziendale. 6. A seguito della stipula dell'accordo governativo, l'impresa presenta istanza di integrazione salariale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, corredata del programma di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d). 7. Al fine di garantire, sia la stabilita' del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nell'operazione di cessione di cui al comma 2, sia la continuita' aziendale, alle domande per l'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria non si applica il procedimento di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015.