Art. 4 Limite di spesa 1. Il trattamento di integrazione salariale straordinario puo' essere autorizzato entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 2. Per le finalita' di cui al presente decreto il relativo onere finanziario grava sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.