Art. 4 
 
                           Limite di spesa 
 
  1. Il trattamento  di  integrazione  salariale  straordinario  puo'
essere autorizzato entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  2. Per le finalita' di cui al presente decreto  il  relativo  onere
finanziario grava sul Fondo sociale per occupazione e formazione,  di
cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2016, 2017 e 2018.